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Normativa e prassi

Straordinario in ritardo fisiologico? No alla tassazione separata

Il regime fiscale più favorevole si applica solo ai pagamenti prorogati per "oggettive situazioni di fatto", altrimenti vale il principio di cassa

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Il ritardo nel pagamento dello straordinario, dovuto alle procedure di gestione dei capitoli di spesa, non determina il regime della tassazione separata anche se la corresponsione degli emolumenti avviene in un periodo di imposta successivo a quello di maturazione, nel caso in cui tale rinvio debba considerarsi "fisiologico". E' quanto chiarisce l'agenzia delle Entrate con la risoluzione 377/E del 9 ottobre, in risposta al quesito formulato dalla direzione per le Risorse Finanziarie e Strumentali del ministero dell'Interno.

Il complesso iter procedurale che consente alle Prefetture di provvedere al pagamento delle competenze accessorie al proprio personale prevede l'accredito delle somme occorrenti presso le contabilità speciali intestate ai Prefetti da parte della direzione centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali del ministero dell'Interno con scadenza trimestrale o semestrale. Può accadere che gli uffici, a causa di banali imprevisti, non riescano a liquidare gli importi dovuti per il lavoro straordinario nell'anno di riferimento, ma solo successivamente al 12 gennaio dell'anno seguente. In questo caso alcune organizzazioni sindacali hanno contestato il criterio fiscale adottato dall'Amministrazione ritenendo che a tali somme vada applicato il regime di tassazione separata previsto dall'articolo 17 del Tuir, e non quello ordinario.

Al riguardo l'istante, nel sostenere le proprie argomentazioni, fa esplicito riferimento alla circolare n. 23/1997 nella quale viene chiarito che il regime della tassazione separata non deve essere applicato laddove la corresponsione degli emolumenti in un periodo di imposta successivo a quello di maturazione avvenga per cause "fisiologiche" rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli importi.

L'agenzia delle Entrate concorda con la soluzione prospettata dal ministero dell'Interno e ribadisce che per le somme percepite dai lavoratori dipendenti vige il principio di cassa, in base al quale si applica l'imposta nello stesso anno in cui tali emolumenti vengono corrisposti. Unica deroga prevista è la cosiddetta "cassa allargata" che consente di tassare con l'aliquota dell'anno precedente gli importi ricevuti entro il 12 gennaio dell'anno successivo.

Quando invece vengono erogate nel corso dell'anno di imposta somme arretrate, si può determinare un pregiudizio per il contribuente in base al sistema di progressività delle aliquote. Per evitare questa sperequazione l'articolo 17 del Tuir prevede che, in questi casi, si applichi alle somme arretrate il regime di tassazione separata, stabilendo in maniera tassativa quali siano le condizioni che ne determinano l'applicazione.
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