Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Struttura privata accreditata al Ssn,
invio delle spese “svincolato”

L’obbligo di indicare la modalità di pagamento delle prestazioni sanitarie sulla comunicazione da trasmettere alle Entrate non si applica alla società che opera tramite convenzioni con le Asl e in libero mercato

uccelli in volo

La società privata accreditata al Ssn, tenuta alla comunicazione dei dati sanitari all'Agenzia delle entrate per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate, che opera sia in regime di accreditamento mediante specifiche convenzioni con le varie Asl, sia in regime di libero mercato, fino a quando tale accreditamento perdura, comunicherà al Sistema Ts tutte le prestazioni sanitarie rese a partire dal 1° gennaio 2020, senza indicazione della modalità di pagamento e indipendentemente dalla modalità di pagamento utilizzata. Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 158 del 5 marzo 2021.
 
Il dubbio interpretativo dell’istante, che rivolge i suoi servizi sia ad un’utenza privata, che pubblica, sia verso soggetti dotati di partita Iva, sia verso soggetti non operanti in regime di impresa o di lavoro autonomo, riguarda la circostanza che tutte le prestazioni rese dalla società possano fruire dell'esonero di indicare le modalità di pagamento delle spese sanitarie sulla comunicazione da trasmettere alle Entrate, dovendo includere, all'interno della stessa comunicazione, anche le prestazioni sanitarie riscosse con metodi diversi da quelli tracciabili, o se possano beneficiarne solo le prestazioni erogate in regime di convenzione.
 
Ripercorrendo la norma, ai sensi del comma 679 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, infatti, dal 1° gennaio 2020, è stato disposto che la detrazione Irpef del 19% degli oneri indicati nell'articolo 15 Tuir è fruibile dal contribuente se il pagamento è avvenuto con mezzi tracciabili e comunque non con contanti. Con il decreto Mef n. 270/2020 sono state indicate le nuove informazioni da includere nella comunicazione dei dati sanitari e, in particolare, anche la “modalità di pagamento delle spese sanitarie, di cui all'art. 1, comma 679, della Legge di bilancio 2020”.  in particolare, l'articolo 2 del decreto ha chiarito che “Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati secondo le modalità di cui ai decreti attuativi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dell'indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie, di cui all'articolo 1, comma 679, della legge di bilancio 2020. Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all'art. 1, comma 680, della legge di bilancio 2020”. Sono escluse da tale obbligo, in base al successivo comma 680, le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
 
In sostanza, la detraibilità degli oneri è condizionata all'effettuazione del pagamento mediante versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 Dlgs n. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Resta, in ogni caso, ferma la possibilità di effettuare pagamenti con modalità diverse, senza perdere il diritto alla detrazione, per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Come disposto dal provvedimento del 16 ottobre 2020 del direttore dell’Agenzia, dal 2020, i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti ai fini della dichiarazione precompilata sono esclusivamente quelli relativi alle spese effettuate con i metodi di pagamento tracciabili, ad eccezione delle spese sanitarie di cui al comma 680 della legge di bilancio 2020 (vedi articolo “Nella precompilata oneri detraibili soltanto con pagamenti tracciabili”). Sul punto, evidenzia l'istante, viene spostata sul soggetto che eroga la prestazione la responsabilità di qualificare come detraibile o meno una determinata spesa sanitaria, se non altro in base alla modalità di pagamento adottata, e da tale qualificazione dipende sia la scelta se trasmettere o meno all'Agenzia un determinato nominativo, sia la scelta se integrare o meno la comunicazione con le modalità di pagamento.
 
L'Agenzia ritiene che, tenuto conto che la deroga prevista dal comma 680 prende a riferimento il soggetto che eroga la prestazione cui si riferisce la spesa, senza disporre che si debba trattare di prestazione resa in convenzione con il Ssn, il comma 679 non si applica, tra l'altro, alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
 
Pertanto, considerata l'istante una struttura privata accreditata al Servizio sanitario nazionale, fino a quando tale accreditamento perdura, la società comunicherà al Sistema Ts tutte le prestazioni sanitarie rese a partire dal 1° gennaio 2020, senza indicazione e indipendentemente dalla modalità di pagamento utilizzata.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/struttura-privata-accreditata-al-ssn-invio-delle-spese