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Normativa e prassi

Lo studio dentistico è struttura sanitaria privata

Applicabili gli obblighi di riscossione accentrata dei compensi e loro comunicazione telematica

Gli odontoiatri/medici dentisti, organizzati in studi individuali o associati, sono da considerare a tutti gli effetti "una struttura sanitaria privata" e devono quindi osservare gli obblighi - introdotti dalla legge finanziaria 2007 - di riscossione accentrata dei compensi dovuti per le attività di lavoro autonomo mediche e paramediche e della loro comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate.

E' quanto contenuto nella risoluzione n. 171/E del 13 luglio 2007, con cui l'Amministrazione finanziaria ha risposto a un interpello presentato all'Associazione nazionale dentisti, che, invece, chiedeva l'esclusione dalla categoria di "struttura sanitaria privata", e quindi dall'ambito di applicazione delle nuove norme, di odontoiatri/medici dentisti organizzati sia in forma individuale che associata, perché, per modalità organizzativa, tipologia di attività e di pazienti, si distinguono dagli altri soggetti destinatari delle nuove disposizioni.

La legge n. 296/2006 prevede, con decorrenza dal 1° marzo 2007, per le strutture sanitarie private, in relazione alle attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte al proprio interno, i seguenti obblighi:
-"incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e riversarlo contestualmente al medesimo
- registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura
- comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente"
.

L'Agenzia ribadisce che destinatari della norma su citata sono tutti i soggetti che svolgono attività nel campo sanitario e veterinario, a prescindere dalla modalità organizzativa; il concetto è stato già espresso nella circolare n. 13/E del 15 marzo 2007, dove è stato detto che sono strutture sanitarie private: "le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma organizzati, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari".

La risoluzione, confermato che rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione tutti i compensi relativi a prestazioni sanitarie rese direttamente dal professionista al paziente, puntualizza che ne sono invece esclusi i seguenti casi:

 

  • la struttura sanitaria ha un rapporto contrattuale diretto con il paziente ma fornisce il servizio tramite il professionista
  • le prestazioni sono rese regime di intramoenia; in questo caso, il medico opera in un rapporto assimilabile a quello di lavoratore dipendente.


 

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