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Normativa e prassi

Studio e ricerca in campo vinicolo Ok al rimborso Iva per il consorzio

Detraibili gli acquisti per l'attività di analisi, se l'impiego è strumentale all'esercizio svolto dalla società

Chicchi d'uva e biccheri di vino
Una società consortile che svolge l'attività di studio e ricerca delle tecniche vinicole a favore delle consociate, può detrarre l'Iva relativa all'acquisto di beni strumentali impiegati per operazioni imponibili e chiedere il rimborso dell'eventuale eccedenza. L'imposta è detraibile anche per acquisti diretti all'attività di studio e ricerca, se destinati alle funzioni esercitate.
E' il parere fornito dall'Agenzia, con la risoluzione 147/E del 9 giugno, in risposta all'interpello di una società.

In particolare, la consortile specifica di aver stipulato con il ministero dello Sviluppo economico un contratto finalizzato alla ricerca di tecniche innovative nell'ambito della viticoltura e di un sistema che integri qualità, ambiente e sicurezza. In seguito alla sottorscrizione dell'accordo, essa ha sostenuto dei costi rilevanti per acquistare beni ammortizzabili e beni e servizi destinati alla ricerca, mentre i ricavi conseguiti risultano molto scarsi. Sproporzione, sostiene l'istante, che potrebbe permanere negli anni futuri, fino all'acquisizione di un'esperienza economicamente riconosciuta.

L'Agenzia ricorda che, per poter detrarre l'Iva assolta, è necessario in primo luogo rivestire la qualità di soggetto passivo d'imposta (articolo 4 del Dpr 633/1972); inoltre, occorre destinare i beni e servizi acquistati ad operazioni che conferiscano il diritto alla detrazione (articolo 19 dello stesso decreto 633). Tuttavia, la valutazione delle due condizioni - precisa il documento di prassi - non può avvenire in sede di interpello.
La mancanza di ricavi nei primi anni di attività, poi, non impedisce il diritto alla detrazione. L'inizio di un'attività imprenditoriale, infatti, non è solitamente caratterizzato dalla presenza di un reddito imponibile.

Alla luce delle considerazioni svolte e, supponendo che nel caso specifico esistano le due condizioni necessarie, l'Agenzia ritiene che la società consortile potrà chiedere il rimborso Iva dell'eccedenza detraibile, per i beni ammortizzabili, ossia quelli utilizzati nel processo produttivo direttamente dall'impresa che li detiene a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
L'Iva su beni e servizi utilizzati per finalità di studio e ricerca sarà anch'essa detraibile (e la relativa eccedenza rimborsabile), se l'impiego degli stessi è diretto e strumentale all'attività esercitata dal consorzio.
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