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Normativa e prassi

Subito tassato l'indennizzo "assicurato"

Le somme riconosciute alle imprese danneggiate da eventi calamitosi vanno imputate al periodo d'imposta in cui ne è certa l'esistenza e obiettivamente quantificabile l'importo

Alluvione
Gli indennizzi assicurativi spettanti a seguito di calamità naturali concorrono a formare il reddito imponibile allorquando il risarcimento è certo e determinabile nel suo ammontare, prescindendo quindi dal momento dell'effettiva percezione. I costi di manutenzione e riparazione sostenuti a causa della catastrofe devono confluire nel plafond di spese deducibili. Infine, il trattamento Irap della parte di indennizzo relativa al costo del personale impiegato per ripristinare l'attività produttiva dipende dalle modalità seguite per la sua contabilizzazione.

Questi, in sintesi, i chiarimenti forniti dalla risoluzione n. 251/E del 14 settembre, con cui l'agenzia delle Entrate risponde a una società che, avendo subito ingenti danni e perdite a causa di un'alluvione verificatasi nel settembre 2006, chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale da applicare agli indennizzi assicurativi e alle spese di manutenzione e riparazione sostenute a causa dell'evento.

In particolare, la società fa presente che gli indennizzi assicurativi potranno essere determinati nella loro interezza soltanto nei primi mesi del 2007, mentre è già definito l'ammontare dei "danni minimi" sicuramente oggetto di risarcimento. Di tale ultimo importo, il 50% è stato erogato nel 2006; l'altra metà verrà corrisposta successivamente. A tal proposito, l'agenzia delle Entrate chiarisce che non rileva il momento dell'effettiva percezione dell'indennizzo, ma - come disposto dall'articolo 109 del Tuir - il verificarsi dei requisiti di certezza e obiettiva determinabilità dell'ammontare. Pertanto, il 100% dell'indennizzo riconosciuto per i "danni minimi" dovrà concorrere alla formazione del reddito d'impresa relativo all'esercizio 2006.

Relativamente alla deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione sostenute a seguito dell'alluvione, la risoluzione precisa che la stessa è consentita nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 102, comma 6, del Tuir. Pertanto, tali costi rientrano nella determinazione del plafond di spese deducibili (5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quali risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili).

Quanto al trattamento Irap della quota di indennizzo relativa al costo del personale impiegato negli interventi di recupero per il ripristino della normale attività produttiva, i tecnici dell'Amministrazione puntualizzano che esso dipende dalle modalità seguite per contabilizzare la somma. Se questa è stata riportata nella voce A5 - Altri ricavi e proventi del conto economico, concorrerà a formare la base imponibile Irap. Nel caso in cui l'indennizzo assicurativo sia stato invece indicato nella voce E20 - Proventi e oneri straordinari, andrà assoggettato a Irap soltanto se correlato "a componenti... negativi del valore della produzione di periodi d'imposta precedenti o successivi".
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