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Normativa e prassi

Successione con titoli azionari:
i valori cambiano con la tipologia

Se nell’attivo dell’asse ereditario ci sono partecipazioni azionarie, vanno identificate quelle quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto e quelle non quotate

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In caso di decesso il valore delle azioni da inserire nell’attivo di una dichiarazione di successione, va calcolato in maniera differente a seconda della loro tipologia: per le società quotate si deve prendere in considerazione la media dei prezzi fatti nell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione, maggiorata dagli interessi maturati (comma 1, lettera a) dell’articolo 16 del Testo unico sulle successioni); le azioni o i titoli di partecipazione al capitale degli enti diversi dalle società, non quotate in borsa né negoziati al mercato ristretto, vanno invece quantificati proporzionalmente al valore del patrimonio netto, al momento dell’aperura della successione (comma 1, lettera b) dell’articolo 16 del Tus), che coincide con la data del decesso, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti.

Nel caso specifico, il curatore speciale nominato in testamento chiede all’Agenzia delle entrate se le azioni ereditate da indicare nella dichiarazione di successione, anche se sono negoziate sull’Aim Italia - mercato alternativo del capitale, possano essere valorizzate in base al criterio del patrimonio netto (lettera b) del comma 1 dell’articolo 16 del Tus), in base al cui criterio concorrono alla determinazione del valore globale netto dell’asse ereditario (articolo 8, comma 1 del Tus), e non essendo il mercato Aim un “mercato ristretto” o di “borsa”, così come citato dal Testo unico.
L’Agenzia delle entrate, però, con la risposta n. 514 dell’11 dicembre 2019, che scaturisce dall’interpello presentato dal curatore, ritiene che per i titoli in questione vada applicato il criterio esposto all’articolo 16, comma 1 lettera a) del Tus.

La decisione dei tecnici dell’Agenzia fiscale ha origine dalla considerazione che la ratio dell’articolo 16 del Tus nasce dalla volontà di semplificare il processo di valutazione dei titoli da parte degli eredi, fornendo, ove possibile, parametri utili al tempo stesso a misurare l’effettiva capacità contributiva e a stabilire un valore oggettivamente apprezzabile di determinazione.

Nella risposta l’Agenzia specifica, a sostegno della sua tesi, che le azioni ereditate sono negoziate sull’Aim Italia - mercato alternativo del capitale, gestito da Borsa italiana Spa, quale sistema multilaterale di negoziazioni autorizzato dalla Consob e iscritto nell’apposito elenco tenuto dalla stessa Commissione nazionale per le società e la Borsa.
I titoli, quindi, sono negoziati in un sistema che permette la quantificazione del loro prezzo con semplicità e oggettività di valutazione, analogamente a quanto succede per i titoli negoziati su mercati regolamentati.
Di conseguenza, l’Agenzia conclude che per i titoli azionari caduti in successione si applica il criterio esposto all’articolo 16, comma 1, lettera a) del Tus.

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