La scissione totale non proporzionale di una società a favore di altre due di nuova costituzione, per effetto della quale tutte le quote di partecipazione al capitale di ciascuna beneficiaria verrebbero assegnate, rispettivamente, a ciascuno degli attuali soci della scissa, appare un’operazione fisiologica, non finalizzata a conseguire alcun vantaggio fiscale indebito.
È, in sintesi, il contenuto della risposta n. 87/2019 fornita dall’Agenzia delle entrate all’interpello formulato da una società, che prospetta un’operazione di scissione totale non proporzionale a favore di due società beneficiarie di nuova costituzione, a ciascuna delle quali verrebbe assegnata una parte del patrimonio della scissa, composto, principalmente, da due rami d’azienda affittati (per l’esercizio dell’attività di ristorazione) e da alcuni beni immobili (oggetto di contratti di locazione a uso commerciale).
Con tale operazione, spiega l’istante, si intende riprendere, grazie alla separata autonomia giuridica, la piena ed effettiva operatività dei due rami d’azienda e l’efficacia e proficuità della loro gestione. La scissione sarà effettuata interamente a valori contabili fiscalmente riconosciuti, senza emersione di plusvalenze e minusvalenze rilevanti e senza conguagli in denaro, con specifica dichiarazione che i soci non intendono cedere, nel periodo immediatamente successivo alla scissione, le loro quote di partecipazione in entrambe le società, se non a familiari.
Secondo l’interpellante, l’operazione rappresentata non configura abuso del diritto, in quanto sorretta da valide ragioni economiche e non rivolta all’aggiramento di norme tributarie. Infatti, non è preordinata alla successiva cessione delle partecipazioni da parte dei soci persone fisiche, essendo il loro unico intento quello di interrompere i litigi giudiziari e poter proseguire separatamente l’esercizio dell’attività di impresa. In altri termini, la scissione è giustificata dall’esigenza di superare le divergenze manifestatesi tra i soci e comprovate dalle annose questioni giudiziarie e di garantire una migliore e più proficua gestione delle due nuove società, separando le due aziende e il correlato compendio immobiliare a uso commerciale, scevre da vincoli reciproci.
L’Agenzia evidenzia che, in linea di principio, l’operazione di scissione è fiscalmente neutrale (articolo 173 del Tuir) e il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie, che non usufruiscono di un sistema di tassazione agevolato, non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa. In particolare, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali attribuiti alla/e società beneficiaria/e, provvisoriamente latenti, concorreranno al reddito secondo le ordinarie regole vigenti al momento in cui i beni medesimi fuoriusciranno dal regime dei beni relativi all’impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Sulla base delle dichiarazioni dell’istante e dell’analisi del contenuto dell’istanza e della relativa documentazione prodotta, l’operazione prospettata non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
La scissione totale non proporzionale appare un’operazione fisiologica finalizzata a consentire agli attuali soci di proseguire separatamente l’attività di locazione immobiliare.
Supera la valutazione anti-abuso
la scissione totale non proporzionale
L’operazione, non rivolta all’aggiramento di norme tributarie, è finalizzata a interrompere i litigi giudiziari tra i soci e a proseguire separatamente l’esercizio dell’attività di impresa
