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Normativa e prassi

Superbonus “trainati”, concesso
se l’intervento è agevolabile

Le opere attratte dalla maxi detrazione perché effettuate contestualmente ai lavori “trainanti” devono possedere a valle i requisiti per usufruire degli sconti d’imposta previsti dall’articolo 16- bis del Tuir

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Le detrazioni spettanti per gli interventi edilizi e, in particolare, per l’eliminazione delle barriere architettoniche, anche ai fini del Superbonus, spettano per le spese strettamente connesse alla realizzazione delle opere agevolabili e non comprendono anche i costi sostenuti per l’acquisto dell’unità immobiliare oggetto dei lavori. È quanto chiarisce la risposta n. 547 del 4 novembre 2022.

Il quesito è di un condominio che ha intenzione di installare un ascensore quale intervento “trainato” di rimozione di barriere architettoniche connesso a opere di efficientamento energetico “trainanti”, ai fini del Superbonus, effettuate sulle parti comuni dell’edificio.
Per realizzare la struttura è necessario acquistare la cantina di proprietà di uno dei condomini che ospiterà il vano motore e la fossa di termine corsa inferiore.
L’istante chiede se le spese sostenute dai condomini per l’acquisto del locale possano usufruire della maxi detrazione del 110% in quanto connesse all'installazione dell'ascensore.

La risposta dell’Agenzia è negativa. Prima di arrivare alle conclusioni, il documento di prassi richiama la normativa che disciplina il Superbonus, ossia l’articolo 119 del decreto “Rilancio”, e i numerosi documenti di prassi con cui l’amministrazione finanziaria ha fornito puntuali chiarimenti in merito all’applicazione dell’agevolazione. In particolare, ricorda che nella sezione del sito dell’Agenzia dedicata all’argomento sono state pubblicate diverse risposte a interpelli riguardanti questioni interpretative poste dai contribuenti.

L’Agenzia prosegue facendo espresso riferimento alla circolare n. 23/2022. Il documento richiamato ha precisato che tra gli interventi “trainati” dagli interventi “trainanti” di efficienza energetica, rientra anche la rimozione delle barriere architettoniche attraverso l’installazione degli ascensori, intervento indicato nell’articolo 16-bis del Tuir tra quelli agevolabili ai fini recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Stessa conclusione anche se la realizzazione dell’ascensore è associata al Superbonus connesso a interventi antisismici.

La risposta cita, a questo punto, la circolare n. 28/2022, che ha fornito chiarimenti dettagliati sul perimetro applicativo dell’articolo 16-bis del Tuir su richiamato. Tra l’altro, ha ribadito che la detrazione spetta anche per alcune spese sostenute prima dell’inizio dei lavori (come l’acquisto dei materiali, perizie, sopralluoghi, e oneri urbanizzazione). L’elenco riportato è esemplificativo e non tassativo in quanto si riferisce a costi ulteriori rispetto a quelli espressamente menzionati, connessi all'intervento edilizio, come le spese relative allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori e la tassa per l'occupazione del suolo pubblico. L’agevolazione non è invece applicabile, ad esempio, ai costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori.

In conclusione, dal quadro normativo e di prassi emerge chiaramente, osserva l’Agenzia, che lo sconto d’imposta spetta soltanto per le spese sostenute per la “realizzazione di specifici interventi” e per quelle strettamente collegate alla loro realizzazione, e tra queste non sono comprese anche i costi per l'acquisto dell'unità immobiliare oggetto dei lavori.

Tornando alla vicenda dell’interpello, va da sé, quindi, che l’acquisto della cantina non possa rientrare tra i costi detraibili.

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