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Normativa e prassi

Tante questioni non più in “ballo”

Quattro i dubbi interpretativi in materia di “intrattenimento e spettacolo” risolti dall’agenzia delle Entrate

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Le modalità di certificazione degli ingressi applicabili nelle ipotesi in cui, nei locali dove si effettuano esecuzioni musicali e trattenimenti danzanti, venga adottata la formula “ingresso libero e consumazione obbligatoria” e, nell’ambito della stessa manifestazione, venga consentito ad alcuni dei partecipanti di accedere senza pagamento di un corrispettivo e senza obbligo di consumazione. E’ solo una delle problematiche, affrontate dall’agenzia delle Entrate, cui è stata data risposta con la risoluzione n. 91/E di oggi.

Ingresso libero e consumazioni obbligatorie: disciplina dei titoli gratuiti
La prima problematica affrontata dal documento di prassi è relativa alle modalità di certificazione degli ingressi applicabili nelle ipotesi in cui, nei locali dove si effettuano esecuzioni musicali e trattenimenti danzanti, venga adottata la formula “ingresso libero e consumazione obbligatoria” e, nell’ambito della stessa manifestazione, venga consentito ad alcuni dei partecipanti di accedere senza pagamento di un corrispettivo e senza obbligo di consumazione.
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 91/E, ha in primo luogo richiamato la disciplina applicabile alle prestazioni gratuite rese nell’ambito delle attività di spettacolo e di intrattenimento, precisando che:
- ai fini dell’Iva (articolo 3, comma quinto, lett. a), del Dpr n. 633/1972), le prestazioni spettacolistiche (di cui alla Tabella C allegata al medesimo decreto) non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta quando siano rese dagli organizzatori di spettacoli ai possessori di titoli di accesso rilasciati per l’ingresso gratuito di persone nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - per le attività di intrattenimento (indicate nella Tariffa allegata al Dpr n. 640/1972) l’articolo 26 dello stesso decreto prevede, al comma 1, che le tessere nominative permanenti ed i titoli di accesso gratuiti non sono soggetti all’imposta sugli intrattenimenti (Isi) nel limite del 5 per cento della capienza del locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti, nel caso di attività svolte con periodicità, ovvero, in forza del successivo comma 2, limitatamente al 2 per cento dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone, nelle ipotesi di attività prive del carattere della periodicità.

In merito alle prestazioni gratuite rese nell’ambito delle attività di intrattenimento, l’agenzia delle Entrate ha altresì richiamato il comma 4 del citato articolo 26 del Dpr n. 640/1972, secondo cui per i titoli di accesso gratuiti concessi al di sopra dei predetti limiti l’Isi è dovuta in relazione ai prezzi stabiliti per la corrispondente categoria di titoli di accesso a pagamento.
La risoluzione in esame ha quindi evidenziato, alla luce delle predette norme, che gli organizzatori di spettacoli e di intrattenimenti hanno la facoltà di concedere accessi gratuiti anche oltre le soglie percentuali indicate nelle richiamate disposizioni e che, tuttavia, per le prestazioni gratuite rese al di fuori dei limiti stabiliti, i medesimi organizzatori sono comunque tenuti al versamento dell’Iva e dell’Isi in base al prezzo stabilito per la corrispondente categoria di titoli di accesso a pagamento.
Sotto il profilo delle modalità di certificazione delle prestazioni di spettacolo e di intrattenimento rese gratuitamente, il documento di prassi ha precisato che le stesse (ivi comprese quelle non soggette a Iva e a Isi in applicazione dell’articolo 3, comma 1, lett. a), del Dpr n. 633/1972 e dell’articolo 26 del Dpr n. 640/1972) devono essere certificate con un titolo di accesso emesso tramite gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate recante l’indicazione dell’ingresso gratuito.
È stato quindi chiarito che qualora, nell’ambito di una manifestazione in cui viene adottata la formula ingresso libero e consumazione obbligatoria”, ad alcuni dei partecipanti venga consentito - come prospettato nel quesito - di accedere ai locali senza pagamento di un corrispettivo e senza obbligo di consumazione, anche a questi ultimi deve essere rilasciato un titolo di accesso, emesso tramite gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, contenente l’indicazione dell’ingresso gratuito.
In relazione a tali ipotesi, la risoluzione n. 91/E, precisa che è applicabile la richiamata disciplina sugli ingressi gratuiti, ai fini Iva e Isi.

Somministrazione di pasti in discoteche e sale da ballo
La risoluzione fornisce chiarimenti in merito a un dubbio interpretativo sorto nel caso in cui un’impresa di intrattenimento e di spettacolo gestisca locali dotati di una zona ristorante aperta esclusivamente quando, in un settore attiguo, viene offerta attività musicale e/o danzante.
Il quesito esaminato dai tecnici dell’Agenzia fa riferimento, in particolare, a quei locali in cui nella prima parte della serata vengono somministrati i pasti, mentre nella seconda viene offerta l’attività danzante con le seguenti modalità di accesso:
- ingresso gratuito per le persone che fruiscono della zona ristorante
- formula ingresso libero e consumazione obbligatoria per le persone che non fruiscono della zona ristorante. È stato chiesto, in sostanza, se nel caso di svolgimento di un’attività di intrattenimento, l’evento debba considerarsi (ai fini Iva, Isi e delle modalità di certificazione) unitariamente (con assoggettamento dei corrispettivi delle cene, se obbligatorie, all’Isi), ovvero se la somministrazione dei pasti debba essere distinta dal ballo (con consegna di un titolo omaggio ai clienti del ristorante che accedono nella zona discoteca).
L’agenzia delle Entrate ha evidenziato che, nel caso di specie, le somministrazioni di pasti vengono rese in un settore del locale aperto esclusivamente in occasione dello svolgimento dell’attività di intrattenimento e che detto settore è attiguo a quello in cui si svolge, nella seconda parte della serata, l’attività musicale e/o danzante. È stato quindi osservato che l’ingresso nella zona intrattenimenti è in ogni caso subordinato alla consumazione di una prestazione obbligatoria, in quanto, dopo la consumazione del pasto, soltanto coloro che hanno già cenato nella zona ristorante possono accedere liberamente alla sala ballo, mentre coloro che non hanno partecipato alla cena possono accedere al locale, ma devono effettuare almeno una consumazione durante la fruizione dell’intrattenimento.
L’Amministrazione finanziaria ha potuto così precisare che la somministrazione di pasti, essendo strettamente correlata all’attività di intrattenimento, non si caratterizza quale evento autonomo rispetto a quest’ultima, bensì come condizione obbligatoria per l’accesso all’attività principale di intrattenimento. Conseguentemente, i corrispettivi derivanti dalla somministrazione delle cene devono essere assoggettati all’Isi (articolo 3, comma 2, lett. b), del Dpr n. 640/1972 e, ai fini Iva, la somministrazione delle cene svolte nella zona ristorante delle discoteche e sale da ballo deve essere assoggettata a Iva con l’aliquota del 20% propria della prestazione principale di intrattenimento (articolo 74-quater, comma 6-bis, del Dpr n. 633/1972).
Per quanto riguarda le modalità di certificazione delle consumazioni rese dai gestori di discoteche e sale da ballo e obbligatoriamente imposte ai partecipanti, il documento di prassi in commento, nel richiamare i chiarimenti forniti con la circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, ha precisato che le stesse consumazioni devono essere certificate, in quanto accessorie a quelle principali di intrattenimento, mediante titoli di accesso emessi con gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

Imposta sugli intrattenimenti. Riduzioni riconosciute
Con la risoluzione, l’agenzia delle Entrate si è inoltre pronunciata su una problematica concernente le condizioni per l’applicabilità del beneficio fiscale previsto dall’articolo 20, comma 2, del Dpr n. 640/1972 per l’emissione di titoli di accesso a prezzo ridotto.
In particolare, è stato chiesto se, ai fini della fruibilità del predetto regime di favore, i gestori dei locali dove si svolgono attività di intrattenimento possano determinare le categorie di partecipanti alle quali praticare il prezzo ridotto in modo assolutamente discrezionale (ad esempio: ingresso ridotto a chi presenta l’invito distribuito dall’organizzatore), oppure se le categorie dei partecipanti alle quali praticare la riduzione debbano presentare caratteri oggettivi (giovani, militari, donne eccetera).
Al riguardo, l’Agenzia, richiamando il primo comma dell’articolo 20 dello stesso decreto, ha precisato che l’Isi è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta in caso di riduzione applicata ai militari di truppa, ai ragazzi ed alle altre categorie di spettatori o di partecipanti da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, nonché agli iscritti agli enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute, a norma del D. Lgs C.P.S. 10 luglio 1947, n. 705, con decreto del Ministro per l’interno emesso su conforme parere del Ministero delle finanze. Ai sensi del secondo comma dell’articolo 20 del Dpr n. 640/1972 l’Isi è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta anche per i titoli di accesso venduti a prezzo ridotto a favore di categorie di partecipanti determinate dall’organizzatore.
In pratica, il primo comma individua esattamente le categorie che possono fruire della riduzione, mentre il secondo lascia all’organizzatore la possibilità di stabilire direttamente le “categorie” dei partecipanti ai quali rilasciare i titoli a prezzo ridotto, a condizione che dette categorie siano preventivamente individuate sulla base di criteri oggettivi.

Manifestazioni di lap dance effettuate in locali diversi dalle discoteche e dalle sale da ballo
Con l’ultimo quesito, l’istante ha chiesto di sapere se i chiarimenti forniti con risoluzione n. 81/E del 27 aprile 2007 possano applicarsi qualora in una manifestazione di lap dance si riscontri l’assenza di uno o più dei seguenti elementi:
- partecipazione attiva del pubblico
- accompagnamento dell’esibizione con musica prevalentemente non dal vivo
- svolgimento dell’attività in discoteche o night club.
Chiede, inoltre, se le consumazioni obbligatoriamente imposte nel corso di manifestazioni di lap dance svolte in locali diversi dalle discoteche e dalle sale da ballo (ad esempio bar, pub, ristoranti, eccetera) debbano considerarsi accessorie ai fini Iva (articolo 74-quater, comma 6-bis, del Dpr n. 633/1972) e se, pertanto, debbano essere assoggettate all’aliquota Iva del 20 per cento.

L’agenzia delle Entrate ha innanzitutto richiamato le precisazioni fornite con la risoluzione n. 81/E del 2007, con la quale è stato evidenziato che la Tariffa contenente le attività di intrattenimento allegata al Dpr n. 640/1972, diversamente dall’elenco contenente le attività spettacolistiche (Tabella C allegata al Dpr n. 633/1972), nella nota n. 1 disciplina un’ipotesi residuale che consente di ricondurre fra le attività di intrattenimento anche fattispecie non espressamente menzionate ed elencate.
La nota n. 1 prevede, infatti, che tutti gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all’imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.
L’Agenzia ha quindi precisato che la risoluzione n. 81/E del 2007 ha ravvisato nell’attività di lap dance elementi di analogia che consentono, nella loro valutazione complessiva, di ricondurre l’attività in questione fra le manifestazioni di intrattenimento di cui alla suddetta nota e, conseguentemente, di assoggettare dette esibizioni all’Isi, nonché al regime Iva recato dall’articolo 74, sesto comma, del Dpr n. 633/1972, ma non ha inteso attribuire a ciascuno dei profili richiamati solo esemplificativamente nella stessa risoluzione n. 81/E valore di elemento essenziale, in mancanza del quale la lap dance perderebbe la connotazione di attività d’intrattenimento.
Per quanto riguarda l’altro quesito prospettato dal contribuente, il documento di prassi ha richiamato dapprima quanto previsto dall’articolo 74-quater, comma 6-bis, del Dpr n. 633 del 1972, il quale prevede che ai fini dell’applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.
Ciò significa che le consumazioni obbligatoriamente imposte nelle sale da ballo e nelle discoteche da imprese che svolgono quale attività principale l’intrattenimento o lo spettacolo sono soggette all’aliquota ordinaria del 20% propria delle prestazioni di intrattenimento e spettacolo (circolare n. 28/E del 2006).
La risoluzione in commento, nel richiamare i chiarimenti forniti con la citata circolare, ha quindi precisato che il comma 6-bis dell’articolo 74-quater si riferisce alle discoteche e alle sale da ballo, ossia a quelle imprese che quale attività principale non effettuano somministrazione di alimenti e bevande, ma svolgono l’attività di intrattenimento (Tariffa allegata al Dpr n. 640/1972) o l’attività di spettacolo (numero 3) della Tabella C allegata al Dpr n. 633/1972).
Per quanto riguarda le consumazioni offerte dalle imprese che svolgono come attività propria quella di somministrazioni di alimenti e bevande nel corso di manifestazioni di lap dance, la risoluzione ha precisato che le stesse, ancorché rese durante lo svolgimento di attività d’intrattenimento, rimangono assoggettate ad Iva in base alla disposizione recata dal n. 121) della tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972, che prevede l’applicazione dell’aliquota del 10% per le somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande.
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