Il reddito derivante dalla produzione e dalla cessione di energia fotovoltaica, oltre il limite dei 260mila kWh, per il 2014 e il 2015, si determina applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione Iva, se è rispettato il criterio della connessione all’attività agricola. Con l’articolata risoluzione n. 86/E del 15 ottobre 2015, l’Agenzia delle Entrate osserva che per rientrare nel regime di tassazione forfetaria (articolo 22, Dl 66/2014) restano validi i paletti fissati dalla circolare n. 32/2009, dove sono individuati specifici criteri di connessione all’attività agricola di quella di produzione di energia fotovoltaica.
Nessun contrordine si legge, dunque, nella sentenza n. 66/2015 della Corte costituzionale, dove i giudici, rimanendo nell’ambito della norma che individua in termini generali la categoria delle attività connesse (cioè quelle “… esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata (…)” – articolo n. 2135, del codice civile) e sorvolando gli eventuali limiti qualitativi o quantitativi stabiliti dal legislatore, hanno statuito che sono sufficienti a garantire la connessione all’attività agricola principale gli ordinari criteri della “prevalenza” e del “normale impiego”.
In sostanza, l’attività connessa degli impianti fotovoltaici non deve “snaturare” la vocazione agricola del fondo.
La norma che ha modificato il regime di tassazione delle attività connesse a quelle agrarie, vale a dire il richiamato articolo 22, del Dl 66/2014, ha stabilito l’automatismo della tassazione forfetaria, per la parte generata dai primi 200 kw di potenza nominale installata, a partire dal periodo d’imposta 2016. Oltre tale limite, in assenza di uno dei requisiti di connessione previsti dalla circolare n. 32/E del 2009, l’energia prodotta in eccesso rispetto a quella che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 kw, sarà considerata reddito d’impresa. Nel frattempo, con il comma 1-bis dello stesso articolo 22, il legislatore ha previsto una disciplina transitoria, da applicare nei due anni precedenti (2014 e 2015), circoscrivendo l’ambito di applicazione del nuovo regime alla sola produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno.
Questo, a condizione che risultino rispettati i criteri di connessione individuati dalla circolare n. 32/2009. In caso contrario, saranno applicate le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa.
Infine, l’energia prodotta nel limite dei 260.000 kWh, negli anni 2014 e 2015, costituisce attività connessa a quella agricola e si considera produttiva di reddito agrario.
Tassazione attività agro-energetica:
la misura è legata alla “prevalenza”
In sostanza, l’apporto degli impianti fotovoltaici, per godere di un regime fiscale favorevole non deve travalicare le esigenze del fondo, per il quale gli stessi sono stati realizzati
