Tassazione "convenzionale" per i risarcimenti sloveni
Regole di riferimento quelle dettate dall'accordo Italia-Jugoslavia contro la doppia imposizione, stipulato nel 1982
E' una delle risposte fornite dall'agenzia delle Entrate che, con la risoluzione n. 412/E del 31 ottobre, ha illustrato il trattamento fiscale di beni e indennità risarcitorie attribuite dalla Slovenia a un cittadino italiano, i cui parenti stretti, nel corso della seconda guerra mondiale e negli anni successivi, erano stati privati dei propri beni dall'allora governo jugoslavo.
L'istante, che risiede in Italia, è l'unico erede di due unità immobiliari site in Ljubljana Tabor (una occupata da una locataria, tenuta a corrispondere un canone di locazione stabilito dalla legge, l'altra libera), nonché di ulteriori beni andati perduti.
Il risarcimento deciso dalla Slovenia
Una volta acquistata l'indipendenza, la Repubblica di Slovenia ha deciso di denazionalizzare i beni espropriati nel corso delle vicende dell'ultima guerra mondiale e negli anni successivi.
A partire dal 1993, infatti, lo Stato ha cominciato a restituire agli aventi diritto i beni a suo tempo espropriati, se ancora esistenti; nel caso in cui i beni fossero andati medio tempore distrutti o perduti, invece, ha erogato delle indennità risarcitorie, il cui ammontare è stato quantificato in base a criteri stabiliti in via normativa. Le indennità sono state liquidate con decreti e pagate per mezzo di obbligazioni emesse da una società slovena appositamente creata.
L'assegnazione delle obbligazioni avviene, per blocchi successivi, mediante la consegna materiale delle stesse all'avente diritto (attraverso il deposito in conto titoli presso un istituto bancario) e il contestuale pagamento in denaro delle cedole scadute fino a quel momento. Con il deposito, le obbligazioni diventano a libera circolazione; il titolare è, dunque, libero di venderle o di tenerle fino alla scadenza.
I quesiti
In sostituzione dei beni andati perduti, l'istante ha ricevuto un primo blocco di obbligazioni risarcitorie, comprensivo degli interessi relativi alle cedole scadute. Gli interessi sono stati corrisposti al netto della ritenuta alla fonte subita in Slovenia, applicata con l'aliquota del 15 per cento. Subito dopo aver ottenuto il rimborso di questo blocco, l'istante ha venduto le obbligazioni depositate in conto titoli al valore di mercato, conseguendo una minusvalenza. Il ricavato netto del rimborso obbligazionario (corrispettivo ottenuto dalla vendita delle obbligazioni e interessi delle cedole scadute) è stato poi trasferito in Italia tramite la banca incaricata di curare le operazioni.
L'istante, pertanto, si è trovato a beneficiare di cespiti fruttiferi (titoli e immobili) di natura peculiare, il cui trattamento fiscale era quantomeno opinabile.
Il contribuente si è quindi rivolto all'agenzia delle Entrate, chiedendo chiarimenti in ordine agli obblighi dichiarativi e impositivi connessi all'eredità ricevuta.
La risposta dell'Agenzia
I quesiti posti dal contribuente hanno a oggetto il trattamento fiscale di proventi derivanti da investimenti posseduti all'estero, sia sotto il profilo sostanziale, sia con riferimento agli aspetti dichiarativi (in particolare all'obbligo di compilazione del quadro RW del modello Unico).
La tassazione dei canoni di locazione
In via preliminare, occorre ricordare che l'eliminazione della doppia imposizione nei rapporti tra Italia e Slovenia è regolata dalla Convenzione stipulata nel 1982 tra Italia e Jugoslavia; a seguito della dissoluzione della Jugoslavia, infatti, la Convenzione risulta applicabile nei confronti di tutti gli Stati che ne hanno preso il posto.
In base all'articolo 6 della Convenzione, i canoni che un soggetto residente in Italia percepisce per immobili situati in Slovenia sono soggetti a potestà impositiva concorrente e, dunque, sono tassabili sia nello Stato della residenza, sia in quello della fonte.
In Italia, questi redditi sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 67, comma 1, lettera f), del Tuir; ovviamente, in relazione alle imposte subite all'estero spetta il credito d'imposta, nei limiti e secondo le modalità fissate dall'articolo 165 del Tuir.
Le istruzioni al modello Unico precisano che l'immobile non locato non deve essere dichiarato in Italia se nello Stato estero non è assoggettabile a tassazione, visto che il contribuente non ne ha percepito alcun reddito.
La tassazione degli interessi
Per quanto riguarda le obbligazioni, invece, la tassazione riguarda in ogni caso i soli interessi da queste prodotti. I titoli, infatti, sono indennità risarcitorie o sostitutive dei beni espropriati e, dunque, beni non aventi natura reddituale ma patrimoniale.
Gli interessi, invece, rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 11 della Convenzione e soggiacciono a tassazione concorrente in Italia e in Slovenia, nei limiti previsti dal medesimo Accordo (limiti che riguardano, tuttavia, l'aliquota massima applicabile nello Stato della fonte).
In Italia, questi redditi sono soggetti alla imposta sostitutiva prevista per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, dovuti da soggetti non residenti. La misura dell'imposta sarà pari al 12,50% se la scadenza delle obbligazioni slovene è superiore a diciotto mesi, e al 27% se la scadenza dei titoli è inferiore a tale termine.
Da un punto di vista applicativo, l'Agenzia ha ricordato che l'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario che corrisponde materialmente il reddito, purché residente in Italia. Poiché, tuttavia, nell'istanza si specificava che gli interessi erano pagati da una banca estera (anche se appartenente a un gruppo presente in Italia), l'onere di applicare l'imposta sostitutiva ricade sul percettore, che, in via eccezionale, dovrà inserire i proventi in esame nella propria dichiarazione dei redditi e versare l'imposta sostitutiva con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione. Il contribuente, in ogni caso, non potrà assoggettare questi redditi a tassazione ordinaria, in quanto per i proventi disciplinati dal Dlgs 239/1996, tale opzione è espressamente esclusa.
La tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle obbligazioni
L'Agenzia si è preoccupata anche di inquadrare il trattamento fiscale delle eventuali plusvalenze che il contribuente dovesse ricavare dalla vendita di ulteriori obbligazioni attribuitegli dalla Slovenia, a completamento del risarcimento dovuto.
Questi proventi, imponibili in via esclusiva in Italia, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, della Convenzione, sarebbero qualificati redditi diversi di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Tuir.
Gli obblighi dichiarativi
Gli obblighi informativi che il contribuente deve assolvere, in quanto percettore di redditi esteri, riflettono in buona parte quelli sostanziali.
Nel quadro RW, infatti, l'istante dovrà dichiarare tutti gli investimenti all'estero, ma solo se suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Dovranno essere dichiarati, pertanto, l'immobile locato e la somma di denaro ottenuta a seguito del rimborso e della successiva alienazione di obbligazioni slovene (che comprende, come specificato in precedenza, sia il corrispettivo ottenuto dalla vendita dei titoli, sia gli interessi delle cedole scadute).
L'imposta di successione
Note positive per il contribuente relativamente all'imposta di successione. L'Agenzia ha confermato, infatti, che i redditi attribuiti dalla Repubblica slovena non rispettano il requisito territoriale richiesto dalla legge italiana sull'imposta di successione e, dunque, non sono soggetti a tale ulteriore prelievo.