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Normativa e prassi

La tassazione dei proventi mobiliari:
quali novità per gli intermediari?

In rete il documento di prassi che ripercorre le modifiche alla disciplina fiscale dei fondi comuni di investimento mobiliare scaturite dall’attuazione della Direttiva 2009/65/CE

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Con la circolare n. 19/E del 4 giugno, l'Agenzia delle Entrate fa il punto sul nuovo regime cui sono sottoposti gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano ed estero.
L'intervento del Fisco scaturisce dall'approvazione del Dlgs 47/2012, emanato in ottemperanza a quanto disposto della direttiva europea 2009/65/Ce (Ucits IV).
Tale direttiva, che mirava ad agevolare l'abolizione delle restrizioni alla libera circolazione di quote o azioni di Oicvm nell'Unione europea e di contribuire alla complessiva stabilità del sistema finanziario, aveva già trovato un primo riscontro legislativo con il Dl 225/2010.
A far data dall'1 luglio 2011, era stato infatti equiparato il trattamento fiscale degli Oicvm italiani a quello degli Oicvm esteri conformi alla direttiva, tassando i proventi conseguiti in sede di distribuzione periodica ovvero attraverso il riscatto, la cessione o la liquidazione delle quote o azioni direttamente in capo ai partecipanti.
Il Dlgs 47/2012 ha, in particolare, introdotto il cosiddetto passaporto del gestore, in base al quale le società autorizzate a prestare il servizio di gestione del risparmio (Sgr) ai sensi della medesima direttiva possono istituire e gestire Oicvm armonizzati in altri Stati membri dell'Unione europea senza necessità di costituire in tali Stati una società di gestione.
Questo l'excursus delle principali modifiche alla disciplina.

Compensazione del risparmio d'imposta
Diventa possibile utilizzare in compensazione del risparmio di imposta relativo ai risultati negativi maturati dagli Oicvm italiani e dai fondi lussemburghesi storici anche le ritenute sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli Oicvm di diritto estero conformi alla direttiva istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio italiane.

Certificazione delle minusvalenze in caso di fusioni transfrontaliere
È previsto in caso di fusione tra un Oicvm di diritto italiano e un Oicvm di diritto estero che dia luogo alla cessazione dell'organismo italiano, il rilascio a ciascun partecipante, da parte delle società di gestione, di un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo della minusvalenza spettante.
Le minusvalenze certificate potranno quindi essere utilizzate dai partecipanti in compensazione delle plusvalenze realizzate successivamente nell'ambito del regime adottato (della dichiarazione, del risparmio amministrato o del risparmio gestito).

Il regime di tassazione dei soggetti non residenti
A fini antielusivi, si limita l'applicazione del regime di esenzione esclusivamente ai redditi prodotti in periodi temporali in cui la partecipazione agli organismi di investimento collettivo sia stata posseduta da soggetti esteri aventi diritto all'agevolazione. Ciò allo scopo di evitare l'effettuazione di operazioni di cessione delle quote o azioni in prossimità della percezione dei proventi allo scopo esclusivo di usufruire dell'esenzione sull'intero ammontare dei redditi percepiti.

Trasferimenti a causa di successione o donazione
Ai fini dell'applicazione della ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazioni a organismi di investimento, sono state equiparate alle cessioni anche i trasferimenti delle relative quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza che avvengano a causa di successione o donazione. Ai fini della determinazione del valore fiscalmente rilevante delle quote o azioni, bisognerà fare riferimento, rispettivamente, all'apertura della successione o alla data del trasferimento.

Le operazioni di switch
Un'operazione di conversione delle quote o azioni di un comparto nelle quote o azioni di un altro comparto nell'ambito di organismi di investimento di tipo multi compartimentale dovrà essere considerata operazione di rimborso (circolare 33/E del 2011) che, pertanto, sebbene non generi alcuna percezione dei proventi da parte dell'investitore, sarà soggetta a imposizione (come reddito di capitale).

Disposizioni in materia di sostituti d'imposta
Previste due distinte ipotesi:
  • ritenuta applicata direttamente dalla società di gestione del risparmio (Sgr) estera operante in Italia a regime di libera prestazione di servizi o dalla stabile organizzazione di cui questa si avvale
  • imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi effettuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, nel caso di proventi percepiti senza il tramite di un intermediario al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale.
Proventi derivanti dalla partecipazione a Oicvm di diritto estero
A decorrere dall'1 luglio 2011, i proventi periodici e quelli conseguiti in sede di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni degli Oicvm non armonizzati situati negli Stati Ue e in quelli dello Spazio economico europeo inclusi nella white list non concorrono più alla formazione del reddito imponibile dei partecipanti, ma sono assoggettati a una ritenuta a titolo d'imposta del 20%, se percepiti al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, similmente a quanto accadeva già in precedenza per gli Oicvm armonizzati.
Al di fuori queste ipotesi è invece confermata la tassazione progressiva dei proventi.
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