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Normativa e prassi

Tax credit “acqua potabile”:
fissata la percentuale di fruizione

Per consentire l’utilizzo del bonus in compensazione, tramite modello F24, l’Agenzia, con la risoluzione n. 17 di oggi, 1° aprile, ha anche istituito un codice tributo ad hoc

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Dopo aver acquisito le comunicazioni validamente presentate entro lo scorso 28 febbraio e constatato che le spese complessivamente sostenute nel 2021, per il miglioramento qualitativo delle acque potabili hanno superato i 5 milioni di euro di risorse disponibili, l’Agenzia delle entrate, con un provvedimento del 31 marzo 2022, ha stabilito che la percentuale del credito d’imposta (articolo 1, commi da 1087 a 1089, del Bilancio 2021) effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 30,3745 per cento dell’importo richiesto.
Questo nel rispetto di quanto previsto lo scorso 16 giugno, al momento dell’approvazione del modello di comunicazione dei costi sostenuti (vedi articolo “Bonus acqua potabile: le regole per lo sconto del 50 per cento”).  

In sostanza, precisa l’Agenzia, l’ammontare massimo dello sconto fiscale, indicato dagli interessati nella comunicazione, deve essere moltiplicato per la percentuale così determinata, troncando il risultato all’unità di euro.
Poi, ricorda, che ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile nel proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito delle Entrate e che il bonus può essere utilizzato, da tutti, in compensazione, tramite modello F24. Soltanto le persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo hanno una chance alternativa, vale a dire indicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.

Per consentire la compensazione, l’Agenzia, con la risoluzione n. 17 di oggi, 1° aprile 2022, ha anche istituito il codice tributo “6975” (CREDITO D’IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE – articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), da indicare nella delega di pagamento unificato per identificare il bonus.

In fase di compilazione del modello, il nuovo codice dovrà essere riportato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, mentre, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” si dovrà indicare quello di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.

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