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Normativa e prassi

Tax credit cinema 2018, on line
il primo elenco degli ammessi

Tra i beneficiari non sono compresi gli esercenti che hanno già ricevuto comunicazione del riconoscimento del bonus via Pec. Il contributo potrà essere utilizzato dal 10 luglio

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La direzione generale Cinema del ministero dei Beni culturali, terminata l’istruttoria fino a oggi effettuata sull’ammissibilità delle istanze pervenute tra ottobre 2018 e gennaio 2019, comunica, con il decreto direttoriale 19 giugno 2019, l’elenco degli esercenti che potranno beneficiare del credito d’imposta riconosciuto in relazione alla programmazione cinematografica 2018.
Il bonus, previsto dall’articolo 18 della legge n. 220/2016, premia, con l’assegnazione di un credito d’imposta pari al 20% degli incassi gli esercenti delle sale cinematografiche che potenziano l’offerta di opere italiane ed europee.
Le tabelle specificano, per ogni impresa ammessa al credito, gli importi riconosciuti, suddivisi in base al piano di utilizzo indicato nelle domande di ammissione e secondo quanto previsto dal decreto applicativo della misura agevolativa (articolo 18, comma 1, lettere a) e b), Dm 15 marzo 2018).

La pubblicazione del decreto odierno sul sito della direzione generale Cinema costituisce, precisa il provvedimento, comunicazione del riconoscimento del credito d’imposta. L’elenco non include le domande finora esaminate il cui è esito è stato già inviato via Pec. L’importo assegnato è usufruibile dal prossimo 10 luglio.
Non è detto, comunque, che con la pubblicazione degli elenchi si concludano i “giochi”. Come stabilisce il decreto attuativo, la direzione generale Cinema, infatti, può chiedere, in qualsiasi momento, ulteriore documentazione per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per il contributo. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, la direzione dei Beni culturali può provvedere al recupero dello stesso, anche sulla base delle comunicazioni dell’Agenzia delle entrate articolo 32, comma 4, Dm 15 marzo 2018. In ogni caso, le amministrazioni competenti possono operare controlli sulla correttezza degli adempimenti contributivi e fiscali ai fini della fruizione del bonus (articolo 32, comma 6, Dm 15 marzo 2018).
L’esercente che perde i requisiti successivamente alla presentazione dell’istanza di ammissione o prima della comunicazione dell’ammissione al credito deve informare tempestivamente del fatto la direzione generale Cinema (articolo 32, comma 7, Dm 15 marzo 2018).

In caso di falsa documentazione o dichiarazioni non veritiere, non solo il contributo è revocato e deve essere restituito con l’aggiunta di interessi e sanzioni (articolo 32, comma 8, Dm 15 marzo 2018), ma come stabilisce l’articolo 37 delle legge n. 220/2016 si perde anche l’opportunità di beneficiare, per cinque anni, delle altre agevolazioni previste dalla stessa legge e restano fuori anche le imprese di cui facciano parte soci, amministratori e legali rappresentanti della società esclusa.
All’Amministrazione finanziaria e alla Siae è affidato il controllo sull’entità degli incassi e sul numero dei biglietti rilasciati attraverso accessi contestuali da stabilire annualmente.

La direzione generale Cinema informa, inoltre, che sempre riguardo alla programmazione cinematografica 2018 è in via di definizione un ulteriore decreto riguardante l’istruttoria delle istanze rimanenti.

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