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Normativa e prassi

Tax credit commissioni tracciabili:
“6916” è il codice tributo ad hoc

Il bonus deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa

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Con la risoluzione n. 48 del 31 agosto 2020, viene istituito il codice tributo da utilizzare in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici. In particolare, il bonus viene riconosciuto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi dell’esercente, relativi all'anno d'imposta precedente, siano di importo non superiore a 400mila euro (vedi articolo “Bonus sulle commissioni bancarie a chi accetta pagamenti elettronici”).

L’articolo 22, comma 1, del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (Dl n. 124/2019), ricordiamo, ha previsto che agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30% delle commissioni bancarie, addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione (articolo 7, comma 6 del Dpr n. 605/1973). Il medesimo incentivo spetta anche per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, viene istituito il codice tributo “6916”, denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” sono valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.

Infine, il documento di prassi ricorda che, ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 21 aprile 2020, i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici e le informazioni relative alle commissioni addebitate.

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