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Normativa e prassi

Tax credit e ritenuta convenzionale
per il know how trasferito all’estero

I corrispettivi sono configurabili come “canoni” con potestà impositiva concorrente, tassabili sia nel Paese estero, quale Stato della fonte, sia in Italia, come Stato di residenza del beneficiario

piano cottura

Una società italiana può beneficiare del credito d’imposta per le imposte versate all’estero, in relazione alle ritenute operate sui canoni corrisposti da un partner arabo per la concessione di know how, sulla base di un contratto Tta. La società deve, inoltre, inviare allo stato estero la richiesta di rimborso per la maggiore ritenuta effettuata rispetto a quella convenzionale. In sintesi, è questo il chiarimento fornito dalla risposta n. 258/2020 dell’Agenzia delle entrate.
 
L’istante, per ampliare i propri mercati, ha concluso con un’impresa estera un contratto di trasferimento di know how (Tta, Tecnology transfer agreement), per la fabbricazione e l’assemblaggio di cucine, forni e piani cottura presso la sede produttiva del partner commerciale arabo. L’accordo include anche alcuni disegni e informazioni tecnico-produttive, definite platform, mentre non sono compresi marchi registrati, brevetti o modelli di design. La società estera può utilizzare il know how trasferito esclusivamente nei propri stabilimenti produttivi situati nel territorio.
Il compenso pattuito è strutturato in tre componenti:

  • la prima (Base tecnology fee o Bt) è una somma versata una tantum
  • la seconda (Supplemental tecnology fee o St) è pari all'1% del fatturato derivante dalla vendita dei prodotti realizzati con la tecnologia data in licenza, per la durata decennale del contratto e fino a un massimo di un milione di euro
  • la terza (Platform design fee o Pd) riguarda esclusivamente l'uso delle platform e, come la prima, prevede un pagamento in rate trimestrali. 

La contribuente fa presente che alcune rate relative alle componenti Bt e Pd dei compensi sono state già corrisposte, mentre la componente St non è ancora maturata, non avendo al momento il partner arabo messo in vendita elettrodomestici ottenuti tramite il know how trasferito.
La società precisa, inoltre, che ha distaccato un proprio dipendente presso l’impresa estera sulla base di un accordo diverso da quello oggetto dell’interpello e che non ha una stabile organizzazione nel Paese della controparte.
Tornando ai corrispettivi e alla loro tassazione, la contribuente evidenzia che l’impresa estera, sulle somme già pagate, ha operato una ritenuta alla fonte pari al 20% in base alla legislazione estera in tema di royalties.
In particolare, l'Amministrazione finanziaria estera, con proprio parere, ha qualificato le somme corrisposte per il trasferimento di know how e dell'uso dei disegni, come royalties assoggettandole, in base alla legislazione nazionale, a una ritenuta del 20%, mentre in base alla convenzione tra Italia e il Paese estero, la misura massima della ritenuta, se il percettore della royalty è il beneficiario effettivo, è del 15 per cento.
Ciò premesso l’istante chiede:

  • un parere sulla classificazione dei proventi percepiti come “canoni”, sulla base dell'articolo 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e il Paese estero in argomento
  • se può beneficiare del credito d'imposta sulle ritenute subite all’estero per i pagamenti percepiti, in base al combinato disposto dell'articolo 165 del Tuir e dell'articolo 23 della Convenzione.


Secondo l’istante il trasferimento di know how configura royalties, non servizi, e di conseguenza le future ritenute effettuate sui pagamenti derivanti dal Tta, in base a quanto previsto dalla Convenzione, possono essere oggetto di credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 23 della Convenzione e dell'articolo 165 del Tuir. 
L’Agenzia, con la sua risposta, coglie l’occasione per tracciare un excursus dettagliato sulla definizione tra royalties e servizi. Innanzitutto spiega che la richiamata Convenzione Italia-Paese estero, in linea a quanto previsto dall’articolo 12 del Modello di convenzione Ocse, definisce “canoni” i pagamenti di ogni tipo percepiti, tra l'altro, per l'uso o il diritto d'uso di marchi, disegni e modelli, formule segrete o processi, o per le informazioni riguardanti l'esperienza industriale, commerciale o scientifica e in particolare, in relazione a quest’ultima ipotesi, il paragrafo 11 del Commentario all'articolo 12 del Modello, precisa che detti pagamenti si riferiscono al know how.
In base al modello Ocse, la nozione di know how è generalmente riferita a informazioni non divulgate, di natura industriale, commerciale o scientifica, derivanti da una pregressa esperienza, aventi una rilevanza pratica nell'attività di una società e dalla cui divulgazione può derivare un vantaggio economico.
 
Da questa premessa, l’Agenzia coglie lo spunto per ricordare e approfondire quali sono i caratteri essenziali del know how e dei contratti ad esso riferiti secondo il suddetto Commentario. Di particolare rilevanza, osserva l’amministrazione, è la distinzione tra la concessione in uso del know how e la prestazione di servizi, trattata nell'articolo 7 Modello Ocse ("Utili d'impresa"). In sintesi, nel secondo caso, il cedente si impegna a prestare servizi che possono richiedere anche speciali conoscenze, capacità esperienza, ma non il loro trasferimento all'altra parte, mentre, in molti casi, la cessione di know how riguarda il passaggio di informazioni già esistenti e confidenziali o alla riproduzione di materiale esistente. Possono anche essere stipulati contratti “misti” per la concessione, ad esempio, di know how e abbinata all’assistenza tecnica che rappresenta una prestazione di servizi: in questo caso occorre suddividere l'intero importo concordato, secondo le diverse pattuizioni incluse nel contratto.
In poche parole, ai fini dell’interpello, occorre entrare nel dettaglio dei rapporti tra società italiana e partner commerciale estero.
L’Agenzia delle entrate spiega infatti che sebbene il quesito dell’istante riguardi soltanto il Tta, il chiarimento non può non prendere in considerazione il contratto di fornitura (Supply agreement) e quello di licenza relativo ai prodotti fabbricati nello Stato estero (Licence agreement relating to Made in ... products). Insomma, è necessario definire un quadro completo dei rapporti commerciali tra istante e la controparte araba, con riguardo alla causa contrattuale comune dei tre accordi.
 
Più nello specifico, visto che nel Tta sono incluse, oltre al trasferimento di know how, alcune clausole relative alla concessione di diritti, alla fornitura di assistenza tecnica, ai diritti di ispezione, all'approvvigionamento di attrezzature di produzione e componenti critici, alle migliorie e agli obblighi della società estera, è necessario valutare se esse possano essere tutte ricondotte, sotto il profilo convenzionale, alla nozione di “canone” (ovvero possano essere qualificate come royalties) oppure debbano essere considerate prestazioni di servizi per le quali l’istante incassa corrispettivi da parte del partner.
A tal fine, ad esempio, osserva l’amministrazione, non rileva il distacco del dipendente dell’impresa italiana, in quanto prestazione prevista da contratto autonomo; dal Tta emerge che la società concede esclusivamente il diritto di utilizzare qualsiasi brevetto per invenzione, modello di utilità o progetto, di sua proprietà, nella misura necessaria all'esercizio dei diritti di uso del know how trasferito; l’assistenza tecnica assicurata si risolve nell'invio di semplici e-mail di chiarimenti relativi alla produzione dei prodotti finiti da parte dell’impresa araba e non comporta l'elaborazione di ulteriori e più complesse attività. Da escludersi come prestazioni di servizi anche le ispezioni e i controlli di qualità che gli italiani effettueranno, perché mirano ad assicurare all’istante che la tecnologia traferita venga correttamente impiegata nell’attività produttiva all’estero, visto che i beni vengono venduti con il marchio dell’istante e che questo stesso li acquista per rivenderli in Europa.
 
Analizzate queste e le altre disposizioni messe nero su bianco nell’accordo, l’Agenzia ritiene che il trasferimento di tecnologia rimane, nell'ambito del contratto concluso tra le parti, lo scopo principale della pattuizione.
Di conseguenza, i corrispettivi percepiti dall’istante in base al Tta, possono configurarsi come "canoni" (articolo 12 della Convenzione) con potestà impositiva concorrente. Ciò significa che le somme possono essere tassate sia nel Paese estero, quale Stato della fonte, sia in Italia, come Stato di residenza del percettore.
Quindi, prosegue l’Agenzia, l’istante, se beneficiario effettivo dei pagamenti, ha diritto all'applicazione della ritenuta convenzionale del 15% sugli importi riscossi e può avvalersi del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, come previsto dall'articolo 23 della Convenzione e dall'articolo 165 del Tuir.
 
Riguardo alle ritenute già operate superiori a quanto stabilito dalla Convenzione (20 %), invece, il contribuente dovrà presentare istanza di rimborso alla competente amministrazione fiscale estera.

 

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