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Normativa e prassi

Tax credit ricerca e sviluppo:
chiarimenti sulla documentazione

In sede di rilascio della certificazione contabile, al revisore non è richiesta alcuna valutazione di carattere tecnico circa l’ammissibilità al bonus delle attività agevolate

lampadina

La legge di bilancio 2019 ha modificato la disciplina del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo dettata dall’articolo 3, Dl 145/2013. Con la circolare n. 38584/2019, il ministero dello Sviluppo economico (Mise) ha fornito chiarimenti concernenti la corretta interpretazione della norma alla luce delle modifiche apportate dalla legge 145/2018, con particolare riferimento al comma 11, circa la documentazione contabile da certificare obbligatoriamente per fruire del vantaggio fiscale.
Con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, infatti, il legislatore ha stabilito che sono tenute alla certificazione anche le imprese non obbligate per legge al controllo legale dei conti (in precedenza esonerate) e che l’adempimento di tale onere costituisce condizione (formale) per il riconoscimento e l’utilizzo del tax credit.
 
Va evidenziato che il comma 11 del citato articolo 3, dispone che: “Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.” Inoltre, il comma 8 dello stesso articolo stabilisce che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione “…subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11.
 
Per eliminare eventuali dubbi che possano insorgere in merito, il Mise, con il documento di prassi pubblicato oggi, precisa che in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile non è richiesta a chi è incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, in caso di imprese non tenute a tale controllo, al soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione) nessuna valutazione di carattere tecnico in merito all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa.
 
Sui contenuti e sulle modalità di rilascio della certificazione della documentazione contabile, il Ministero rinvia alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate nella circolare 5/2016 e nella successiva circolare 13/2017.

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