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Normativa e prassi

Tax credit sanificazione e protezione:
nuova la percentuale di fruizione

L’aggiornamento è dovuto all’incremento delle risorse disponibili stabilito dal decreto “Agosto” che ha aggiunto 403milioni di euro allo stanziamento iniziale di 200milioni di euro

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La nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione è 47,1617%. A determinare il nuovo termine moltiplicatore il provvedimento siglato il 16 dicembre 2020, dal direttore, Ernesto Maria Ruffini, che modifica la percentuale già determinata in precedenza con il provvedimento dell’11 settembre scorso (vedi articolo “Tax credit sanificazione e protezione, definita la percentuale di fruizione”).


La rielaborazione della percentuale da applicare per usufruire dalla prevista agevolazione è dovuta all’ulteriore stanziamento di risorse finanziarie, destinate a tale scopo, di 403 milioni di euro in base all’articolo 31, comma 4-ter, del decreto “Agosto”, in aggiunta ai preesistenti 200 milioni di euro inizialmente previsti dall’articolo 125 del decreto “Rilancio”. La norma, inoltre, ha stabilito che tali risorse aggiuntive vengano distribuite tra i soggetti già individuati.

In base a quanto stabilito con provvedimento del direttore dell’Agenzia del 10 luglio 2020 (vedi articolo “Sanificazione ambienti di lavoro: i criteri per fruire dei tax credit”), la percentuale è stata ottenuta rapportando le risorse finanziarie all’epoca disponibili (200milioni di euro) all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia, pari a 1.278.578.142 euro. Tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, risultato pari al 15,6423%, ora viene ricalcolato,  tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili, pari a 603milioni euro (200milioni euro inizialmente stanziati, più 403milioni euro aggiuntivi) e vengono rideterminati i crediti d’imposta effettivamente spettanti ai singoli beneficiari che avevano presentato istanza.

Fatti i conti, quindi, la nuova percentuale è pari al 47,1617%, ottenuta dal rapporto tra le risorse disponibili (603milioni euro) e i crediti d’imposta richiesti (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia del 10 luglio 2020, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale stabilita troncando il risultato all’unità di euro.

Ogni beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, nel proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia.

Il provvedimento ricorda che il credito d’imposta è utilizzato o ceduto secondo le modalità, i termini e le condizioni stabiliti dal provvedimento del 10 luglio 2020.

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