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Normativa e prassi

Tax shelter e tax credit. Al via gli incentivi per il cinema

Pubblicati i decreti Mibac che rendono operative le agevolazioni fiscali introdotte dalla legge finanziaria per il 2008

Ciak! Si parte! Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio dei decreti del Ministero dei beni e delle Attività culturali (MIBAC) n. e n. , entrano in funzione gli incentivi fiscali previsti dalla legge 244/2007 (articolo 1, commi da 325 a 340) a favore della filiera cinematografica. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di credito d'imposta (tax credit) e di detassazione degli utili (tax shelter).

Compatibilità comunitaria
Le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea una prima parte di dette agevolazioni, costituite da: credito d'imposta per le imprese di produzione cinematografica per film di "nazionalità italiana" (comma 327, lettera a); credito d'imposta per imprese di produzione esecutiva e di post produzione per "film culturali" su commissione di produzioni estere (comma 335); detassazione degli utili reinvestiti per la produzione o la distribuzione di film di "nazionalità italiana" (comma 338).
La Commissione ha autorizzato tali misure con decisione 595/2008 del 18 dicembre 2008, ritenendole compatibili con il mercato comune. Ai fini delle suddette agevolazioni, i cittadini dello Spazio economico europeo sono equiparati a quelli italiani e anche i film stranieri, laddove ne abbiano le caratteristiche, possono essere riconosciuti "di nazionalità italiana".

Tipologia di agevolazioni
Le agevolazioni rese operative dai decreti ora in Gazzetta spettano per gli anni 2008, 2009 e 2010 e sono concesse sotto forma di credito d'imposta (tax credit) e di detassazione degli utili (tax shelter).
Tali provvedimenti, peraltro:
  • definiscono l'ambito soggettivo di applicazione dei benefici, includendo tra le imprese di produzione cinematografica beneficiarie anche "gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata"
  • stabiliscono soglie minime di capitale sociale e/o di patrimonio netto dei potenziali beneficiari, differenziate a seconda che l'opera per la quale si intende fruire delle agevolazioni sia un lungometraggio o un cortometraggio
  • ai fini della quantificazione dei benefici fanno coincidere il costo complessivo di produzione con il "costo di realizzazione alla copia campione", dettagliato per singola voce in tabelle allegate
  • fissano limiti percentuali di computabilità di talune voci di costo rispetto a quello complessivo, escludendo espressamente dallo stesso il compenso per la produzione (producer fee).

Limiti di cumulabilità

I benefici della detassazione e del credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 5 del Dm 7 maggio 2009 (tax shelter), non sono cumulabili in relazione alla medesima opera filmica e, comunque, sommati ai contributi per film di interesse culturale di cui all'articolo 13 del Dlgs 28/2004 e alle altre misure pubbliche di sostegno, non possono superare, complessivamente, il 50% del costo del film, elevato all'80% nel caso di film difficili o con risorse finanziarie modeste.

Gestione delle agevolazioni
Ferma restando l'ordinaria attività di controllo di competenza dell'Amministrazione finanziaria, la gestione delle agevolazioni in esame compete al Ministero per i Beni e le Attività culturali (Mibac), che ne verifica l'ammissibilità in relazione alla sussistenza dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, trasmette annualmente in via telematica all'agenzia delle Entrate l'elenco dei beneficiari e la misura delle agevolazioni, e ne segnala l'indebita fruizione, anche parziale, all'Agenzia stessa, che provvede a sua volta al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Dm 7 maggio 2009 : tax shelter
Il decreto introduce le disposizioni applicative della detassazione degli utili delle imprese di produzione cinematografica impiegati per la produzione di opere filmiche, prevista dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 244/2007. Destinatarie dell'agevolazione sono le imprese di produzione cinematografica in regime di contabilità ordinaria, di cui all'articolo 1 del decreto, che impiegano gli utili accantonati per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana o di interesse culturale o inserite nelle selezioni ufficiali di festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008 e i due successivi.
Gli utili dichiarati da dette imprese reinvestiti nella produzione di film con le caratteristiche summenzionate non concorrono, quindi, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette dell'anno o degli anni successivi in cui gli stessi vengono impiegati: le somme corrispondenti vengono infatti utilizzate a copertura dei costi sostenuti per la produzione di determinate opere cinematografiche in detto/i esercizio/i, mediante una variazione in diminuzione dal reddito d'impresa.

Limiti e condizioni
Il decreto, all'articolo 2, indica i limiti al beneficio, che pertanto:
  • non può superare il reddito imponibile, al lordo della detassazione, determinato applicando ai beni strumentali i coefficienti d'ammortamento ordinari (ai sensi del Dm 31 dicembre 1988)
  • spetta sulla quota di utili accantonati ma non oltre la differenza tra il reddito d'esercizio, al lordo della detassazione, e l'utile distribuito.
Condizione di ammissibilità dell'agevolazione è la richiesta del nulla osta di proiezione in pubblico del film entro 18 mesi dall'approvazione del bilancio cui si riferiscono gli utili.

Obblighi dichiarativi
Il beneficio è richiesto con la dichiarazione dei redditi dell'esercizio cui gli utili accantonati si riferiscono, entro i limiti del costo di produzione sostenuto (ai sensi dell'articolo 109 del Tuir) nel corso dell'esercizio successivo fino alla data di approvazione del bilancio. Nel caso di eccedenza di utili accantonati, la stessa è utilizzabile nello/negli esercizio/i successivi e non è imponibile ai fini delle imposte dirette, ovviamente entro i limiti del costo di produzione sostenuto dopo la data di approvazione dei relativi bilanci.
Per il primo periodo d'imposta assume rilevanza il costo sostenuto dal 1° giugno 2008.
Il beneficiario è tenuto a conservare apposito prospetto che indichi, per ogni esercizio, l'utile accantonato e l'eventuale eccedenza di utili rispetto a quelli oggetto di detassazione.

Iter procedurale
Il decreto stabilisce la procedura ai fini della detassazione e prevede la presentazione al Mibac (su appositi modelli) della seguente documentazione:
a) istanza preventiva
Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, contenente:
  • l'indicazione dell'utile accantonato di cui si chiede la detassazione, delle aliquote dell'imposta sul reddito e dell'Irap applicabili
  • l'autocertificazione dell'impegno a rispettare i requisiti di eleggibilità culturale
  • l'indicazione di massima del costo complessivo di produzione, per ciascuna opera, del totale di giornate di ripresa previste, di quelle previste sul territorio italiano, delle spese che si prevede di sostenere all'estero (e di eventuali agevolazioni che si prevede di fruire)
  • la richiesta del riconoscimento di film difficile o con risorse finanziarie modeste o con entrambe le qualifiche
  • il bilancio d'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati alla produzione delle opere agevolabili
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al rispetto dell'"impegno Deggendorf" .
Il Mibac esamina le istanze in ordine cronologico di presentazione, ne verifica l'ammissibilità e assegna provvisoriamente le somme spettanti fino a concorrenza dello stanziamento annuale disponibile, quantificandole in misura pari al prodotto tra l'utile accantonato di cui si chiede la detassazione e le aliquote dell'imposta sul reddito e dell'Irap applicabili.
Comunica inoltre agli interessati, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, l'importo spettante entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.
Le istanze che non trovano capienza nei fondi annualmente stanziati costituiscono titolo di precedenza per la concessione dell'agevolazione nel secondo o terzo periodo di applicazione dell'agevolazione.

b) istanza definitiva
Le imprese interessate devono presentare al Mibac, a pena di decadenza, anche apposita istanza definitiva, entro 90 giorni dalla domanda di rilascio del nulla osta per la proiezione in pubblico del film, specificando il costo complessivo di produzione (con attestazione di effettività delle spese sostenute rilasciata da determinati qualificati soggetti), il numero di giornate totali di ripresa e quelle effettuate sul territorio italiano, le spese sostenute all'estero e le agevolazioni eventualmente fruite. L'istanza contiene anche la richiesta del riconoscimento della nazionalità italiana o dell'interesse culturale, l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale (in base ai parametri specificati nelle tabelle allegate), l'eventuale richiesta della qualifica di film difficile o con risorse finanziarie modeste o di entrambe le qualifiche, l'indicazione dell'avvenuta presentazione al Mibac dell'istanza preventiva.
Entro 60 giorni dalla ricezione, il Mibac comunica l'esito dei controlli: in difetto di comunicazione, le agevolazioni si intendono spettanti nella misura indicata nella precedente comunicazione inviata dal Mibac. Nel caso di indebita fruizione, anche parziale, del beneficio, l'agenzia delle Entrate procede al relativo recupero.
Per le opere cinematografiche per le quali sia stata già presentata domanda di nulla osta di proiezione in pubblico, gli interessati devono presentare direttamente l'istanza definitiva al MIBAC entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, corredata da:
  • dichiarazione relativa al rispetto dell'"impegno Deggendorf"
  • richiesta del riconoscimento della nazionalità italiana o dell'interesse culturale
  • attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale
  • richiesta (eventuale) di riconoscimento di film difficile o con risorse finanziarie modeste o di entrambe le qualifiche.
Il termine entro cui il Mibac comunica l'esito dei controlli è elevato a 90 giorni.

NOTE:
1) L'"impegno Deggendorf" consiste nel subordinare la concessione di nuove agevolazioni alla preventiva verifica che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto, e non restituito, aiuti che la Commissione europea abbia dichiarato incompatibili e per i quali abbia ordinato il recupero.
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