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Normativa e prassi

Teleriscaldamento "fai da te". Le istruzioni per l'uso

Gli effetti della norma interpretativa inserita in Finanziaria

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Il soggetto che è, contemporaneamente, gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o a energia geotermica e utente finale può fruire del credito d'imposta di importo dipendente dai chilowattora di calore fornito (articolo 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998). In tal caso, il bonus è qualificabile come contributo in conto esercizio, costituendo, per il gestore-utente finale, un ricavo. Questo, in estrema sintesi, è il contenuto della circolare n. 17/E del 7 marzo 2008.

L'agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione del predetto credito d'imposta, in relazione al quale la legge finanziaria per il 2008 è intervenuta con una norma di carattere interpretativo (articolo 2, comma 138, legge 24 dicembre 2007, n. 244) che, nella sua originaria formulazione, prevede la "concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale".

L'Amministrazione finanziaria ha proposto in primo luogo una ricostruzione normativa, illustrando gli interventi che hanno modificato la norma istitutiva dell'agevolazione, in relazione soprattutto all'entità della misura e alle fattispecie agevolabili.

In particolare, l'impianto normativo inizialmente predisposto è stato integrato tramite:

 

  • l'articolo 4, comma 4-bis, decreto legge n. 268 del 2000: il bonus è stato aumentato per il periodo dal 3 ottobre al 31 dicembre 2000, di 30 lire per ogni chilowattora fornito
  • l'articolo 4, comma 4-ter, decreto legge n. 268 del 2000: i soggetti che intendono fruire della misura agevolativa devono presentare, ai competenti uffici dell'agenzia delle Entrate, un'autodichiarazione in cui si attesta l'ammontare del credito maturato (comprensiva della tabella dei chilowattora forniti)
  • l'articolo 60, legge n. 342 del 2000: l'agevolazione, originariamente prevista per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa nei comuni situati in specifiche zone climatiche, è stata estesa, con decorrenza 1° gennaio 2001, anche agli impianti e reti di teleriscaldamento alimentati ad energia geotermica
  • l'articolo 1, comma 240, legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008): la fruizione del beneficio è stata prorogata al 31 dicembre 2008.

Le modalità di fruizione del beneficio in esame sono state illustrate con la circolare n. 95/E del 31 ottobre 2001, in cui si è chiarito che il gestore dell'impianto o della rete di teleriscaldamento trasferisce il credito d'imposta sul prezzo di cessione dell'energia all'"utente finale", che è il vero destinatario del vantaggio economico.
L'"utente finale" deve quindi identificarsi nel "soggetto destinatario dell'ultima transazione, con la quale l'energia è destinata al consumo. Il fornitore che effettua l'ultima transazione a favore dell'utente finale applicherà l'agevolazione beneficiando del credito d'imposta".

Il bonus, dunque, non si applica in relazione a transazioni o passaggi di proprietà dell'energia, realizzate con soggetti che non siano qualificabili come utenti finali (si pensi, ad esempio, a una transazione intervenuta tra il produttore di energia e altri soggetti intermediari che si occupano unicamente della distribuzione). In tali casi, il gestore della rete di distribuzione applicherà l'agevolazione ai propri utenti finali, e usufruirà del credito d'imposta.

La circolare n. 17/E del 7 marzo 2008, illustrata la disciplina del credito d'imposta, ha analizzato la disposizione, espressamente qualificata come "interpretativa", contenuta nella legge finanziaria 2008: "L'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore coincida con la persona giuridica utilizzatore dell'energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito" (articolo 2, comma 138).

La norma riportata stabilisce, in sostanza, che un soggetto al tempo stesso gestore della rete di teleriscaldamento e utente finale può beneficiare del credito d'imposta in esame.
Ribadendo il chiarimento già reso con la menzionata risoluzione n. 95/E del 2001, l'agenzia delle Entrate ha specificato che il credito d'imposta è qualificabile come contributo in conto esercizio e, di conseguenza, costituisce per il gestore-utente finale un ricavo ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera h), del Tuir.

L'ultima notazione contenuta nella circolare concerne la decorrenza della norma appena introdotta e gli effetti sull'eventuale contenzioso pendente in materia di credito d'imposta in favore del teleriscaldamento.
In ragione della natura interpretativa della disposizione, infatti, essa deve applicarsi anche ai rapporti pendenti, che non abbiano esaurito i loro effetti al 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore della Finanziaria), ivi comprese le eventuali controversie non ancora definite, che devono essere riesaminate dai competenti uffici dell'agenzia delle Entrate, i quali possono deciderne il relativo abbandono, sempre che la prosecuzione del giudizio non si renda necessaria per far valere ulteriori profili di illegittimità.

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