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Normativa e prassi

Teleriscaldamento con sconto Ivasoltanto se l’uso è domestico

Aliquota piena per la cessione di energia dal fornitore alla cooperativa che la ridistribuisce al singolo utente

No all’aliquota Iva agevolata del 10% per la fornitura di energia termica prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento erogata da un fornitore a una cooperativa di soci, anche se costituita dai proprietari degli immobili che riceveranno il servizio di riscaldamento.
Il beneficio fiscale, infatti, disciplinato dal punto 122 della tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972, è applicabile soltanto nel caso in cui la fornitura sia resa nei confronti dei consumatori finali, che la devono utilizzare “presso la propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo in ogni caso dotate del requisito della residenzialità”, per uso domestico insomma.
 
Così risponde, in sintesi, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 28/E del 1° aprile a una cooperativa costituita, secondo le indicazione del Comune, per erogare i servizi di riscaldamento e di acqua calda sanitaria a fabbricati situati in un determinato quartiere residenziale.
 
La cooperativa intende stipulare un contratto con una ditta fornitrice per la realizzazione di un sistema di cogenerazione ad alto rendimento attraverso la riqualificazione di quello già esistente. Il “pacchetto” comprende anche la fornitura e posa in opera degli impianti meccanici, nonché di quelli elettrici complementari e di termoregolazione e contabilizzazione, oltre alla conduzione, gestione e manutenzione, anche straordinaria, full service dell’intera struttura.
L’impianto apparterrà al fornitore fino a fine contratto, dopo di che, automaticamente, la proprietà passerà alla cooperativa.
 
Per meglio inquadrare la problematica, è utile sottolineare, innanzitutto, che la cooperativa non è il consumatore finale, non utilizzerà direttamente l’energia termica prodotta dalla centrale, ma la sua funzione è quelle di ridistribuire alle famiglie acqua calda (per uso sanitario e per il riscaldamento) attraverso la propria rete. Viene, quindi, a mancare, in questo tipo di rapporto, il requisito di impiego a “uso domestico”, condizione dalla quale non si può prescindere per beneficiare dell’agevolazione prevista dalla norma in esame, come già evidenziato, precisano i tecnici dell’Agenzia, dalla circolare n. 82/E del 1999 e ribadito dalla risoluzione n. 150/E del 2004.
 
In particolare la circolare n. 82 specifica che lo sconto d’imposta è rivolto “alle sole ipotesi di impiego dell’energia nelle abitazioni familiari o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito della residenzialità con esclusione, invece, delle ipotesi in cui le medesime somministrazioni vengano erogate in strutture non residenziali, sia pubbliche che private”.
 
Via libera invece all’aliquota Iva del 10% per il riaddebito pro-quota da parte della cooperativa a ciascun socio nel caso in cui, naturalmente, sia soddisfatto il requisito di “uso domestico”.
 
Un altro problema sollevato dall’istante, riguarda il corretto trattamento fiscale da applicare in presenza di utilizzazione promiscua.
La risoluzione odierna cita ancora la circolare n. 82/E del 1999 per precisare che, in mancanza di contatori distinti che facciano contabilizzare la quantità di energia distinguendo il consumo per uso domestico da altre tipologie di impiego, l’aliquota applicata è quella ordinaria per l’intera fornitura. Non è utilizzabile nessun altro criterio o soluzione tecnica per la determinazione dell’eventuale quota da sottoporre a regime agevolato. 
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