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Normativa e prassi

Terremoto e alluvione in Emilia:
in F24 il bonus per le microimprese

Le agevolazioni nella Zfu riguardano l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’Irap e dall’Imu per gli anni 2015 e 2016. Veicolo obbligatorio, i servizi telematici dell’Agenzia

Il decreto legge 78/2015 (articolo 12) ha istituito la zona franca urbana dell’Emilia, composta dai territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dai comuni colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014, e, al tempo stesso, ha previsto delle agevolazioni fiscali per le microimprese che lì svolgono la loro attività.

Con il provvedimento del 29 aprile 2016, sono stati stabiliti i termini e le modalità di fruizione dei benefici, che si concretizzano nell’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’Irap e dall’Imu, per gli anni 2015 e 2016.
In particolare:
  • l’esenzione dalle imposte sui redditi è fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100mila euro del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta nella zona franca
  • l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive è, per ciascun periodo d’imposta, nel limite di 300mila euro del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta nella zona franca
  • l’esenzione dalle imposte municipali spetta per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dalle imprese per l'esercizio dell'attività economica. 
    Va comunque rispettato il tetto massimo previsto dalla norma comunitaria sugli aiuti de minimis, pari a 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari ovvero, per le imprese del settore trasporto su strada, a 100mila euro.
I criteri di fruizione ricalcano, in quanto compatibili, le regole già definite dal decreto 10 aprile 2013 del ministero dello Sviluppo economico per le agevolazioni riconosciute alle micro e piccole imprese situate nelle Zfu delle regioni dell’Obiettivo “Convergenza”.
Di conseguenza, anche nel caso della Zfu dell’Emilia, l’esonero dalle imposte sui redditi, dall’Irap e dall’Imu (per i periodi e nei limiti previsti) deve essere applicato mediante una riduzione dei versamenti da effettuare tramite modello F24.
Il provvedimento chiarisce, inoltre, che il modello deve essere presentato on line, avvalendosi esclusivamente dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline ed Entratel), e rimanda a una successiva risoluzione l’istituzione del codice tributo da esporre nella delega di pagamento.
 
Il ministero dello Sviluppo economico invia telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati e l’importo relativi a ogni beneficiario, aggiornandola riguardo a ogni eventuale variazione. In caso di modifiche, l’F24 può essere trasmesso dal terzo giorno lavorativo successivo alla relativa comunicazione da parte del Mise all’Agenzia.

Le Entrate, infine, attraverso controlli automatizzati, dovranno verificare la correttezza degli importi fruiti e la spettanza dell’esenzione. Nell’ipotesi in cui la somma sfruttata superi la soglia del beneficio concesso, il modello viene scartato e i pagamenti in esso contenuti si considerano non effettuati.
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