Terremoto di S. Stefano a Catania:
sospesi versamenti e adempimenti
I comuni destinatari del provvedimento sono: Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea.
Possono fruirne sia le persone fisiche non titolari di partita Iva, residenti a quella data nei territori danneggiati, sia i soggetti Iva che lì avevano la sede legale o quella operativa.
La sospensione dei termini riguarda anche gli adempimenti e i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e da avvisi di accertamento esecutivi.
Eventuali somme già versate non saranno rimborsate.
A stabilirlo, il decreto Mef 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019.
Non rientrano nell’ambito applicativo della disposizione le ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta. Tuttavia, nel caso in cui questi ultimi fossero impossibilitati a provvedervi, non scatteranno sanzioni, in virtù dell’articolo 6, comma 5, del Dlgs 472/1997, in base al quale “non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.
Adempimenti e versamenti oggetto di sospensione andranno effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2019.