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Normativa e prassi

Titoli di viaggio integrati
validi se in linea con il Fisco

Tali documenti, se rispettano gli adempimenti formali e sostanziali della disciplina, costituiscono titolo idoneo a documentare il corrispettivo relativo all’attività di trasporto

Bus

L’Agenzia, con il principio di diritto n. 22/2019, fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 giugno 1992, in relazione alle caratteristiche del biglietto relativo al trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito. Confermate le precisazioni rese con la circolare del ministero delle Finanze n. 10 del 1993.

E’ legittima l’emissione dei titoli di viaggio integrati direttamente da parte della società affidataria della progettazione, coordinamento e gestione del sistema tariffario integrato, della gestione dei titoli di viaggio, della rete dei servizi e del sistema di bigliettazione del servizio pubblico, con l’indicazione della propria ragione sociale e del numero di partita Iva. Il servizio di trasporto è invece, poi, reso dalle aziende concessionarie che provvedono per conto della società affidataria anche alla vendita del biglietto.
 
Tali documenti fiscalmente rilevanti ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 413/1991, se conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale 30 giugno 1992, costituiscono titolo idoneo a documentare il corrispettivo relativo all’attività di trasporto purché siano, altresì, rispettati gli adempimenti formali e sostanziali previsti dalla disciplina fiscale.
Vale a dire comunicazione all’Agenzia delle entrate delle società concessionarie che rendono il servizio di trasporto, indicazione nel titolo di trasporto della particolare natura dello stesso, fatturazione da parte delle singole società concessionarie dei corrispettivi ad essi riferibili.

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