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Normativa e prassi

Trasferimento della sede all’estero:
quando le tasse si pagano in Italia

Se il “trasloco” avviene nel corso della seconda metà dell’anno, la società risulta fiscalmente residente nel nostro Paese e si applica il criterio generale del worldwide income

Una Srl italiana, che nella seconda parte del 2018 trasferisce la propria sede in Germania, mantenendo una stabile organizzazione nel nostro Paese, risulterà fiscalmente residente in Italia per tutto il 2018 e qui sarà assoggettata a tassazione su tutti i redditi prodotti, sia in Italia sia in Germania, dal 1° gennaio  al 31 dicembre 2018. In tal caso, inoltre, trova applicazione il credito nozionale previsto per le operazioni straordinarie comunitarie. È questa, in sintesi, la soluzione proposta dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 73/2018, a seguito di un’istanza di interpello.

 
Il quesito
A rivolgersi all’Amministrazione è una Srl residente (con esercizio sociale coincidente con l’anno solare), che fa parte di un gruppo internazionale. La società attualmente ha la sede principale in Italia (casa-madre) e una stabile organizzazione in Germania.
Nel corso della seconda parte del 2018, la società istante trasferirà la propria sede legale ed effettiva in Germania, continuando comunque a essere presente in Italia con un ramo d’azienda (che rappresenterà una sua stabile organizzazione nel nostro Paese). Per effetto del trasferimento l’Italia perderà la propria potestà impositiva sulla filiale. Dopo il trasferimento in Germania, la società istante, peraltro, effettuerà una fusione con una società dello stesso gruppo (già esistente e localizzata in Germania).
 
Alla luce di queste premesse, la società si è rivolta all’Agenzia per sapere:
  • se il codice fiscale e la partita Iva attualmente posseduti potranno essere utilizzati dalla sua stabile organizzazione italiana
  • se potrà usufruire del credito d’imposta figurativo estero per la definizione dell’importo della exit tax da calcolare sul plusvalore relativo alla branch tedesca. 
La risposta
L’Agenzia delle entrate, nel formulare la propria risposta, osserva, innanzitutto, che il trasferimento di sede in Germania della società italiana avverrà nella seconda metà del 2018. Ne consegue che, in applicazione della disciplina interna, la società:
  • risulterà fiscalmente residente in Italia per tutto il 2018 e qui sarà assoggettata a tassazione su tutti i redditi societari (prodotti sia in Italia sia in Germania) dal 1° gennaio  al 31 dicembre 2018 (articolo 73, comma 3, Tuir)
  • potrà usufruire del credito per le imposte pagate in Germania con riferimento all’imposizione ivi applicata alle attività esercitate dal suo ramo d’azienda (articolo 165, Tuir).
  • a partire dal 1°gennaio 2019, poi, dichiarerà in Italia i redditi prodotti dalla propria stabile organizzazione localizzata nel nostro Paese. 
L’Amministrazione, quindi, precisa che:
  • la società, a seguito del trasferimento di sede, conserverà lo stesso codice fiscale e numero di partita Iva, che le sono attualmente attribuiti; di conseguenza, per l’anno di imposta 2018, presenterà un unico modello di dichiarazione Iva (con numerazione progressiva delle fatture emesse e ricevute nel 2018), così come un unico Modello 770, Redditi SC e Irap (la dichiarazione dei redditi includerà i redditi del 2018 ovunque prodotti in base al criterio worldwide income)
  • il credito nozionale previsto nell’ambito delle operazioni straordinarie comunitarie trova applicazione anche nel caso di trasferimento di sede di una società italiana all’estero (articolo 179, comma 3, ultimo periodo, Tuir).
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