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Normativa e prassi

Trasmissione corrispettivi: l’obbligo
non riguarda i biglietti per i tornei

Le regole per la certificazione fiscale degli incassi relativi ai ticket per l’accesso agli spettacoli sportivi sono disciplinate dall’articolo 74- quater del Dpr n. 633/1972

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La società che organizza e gestisce gare e campionati sportivi è esonerata dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (articolo 2, comma 1, Dlgs n. 127/2015) riguardanti i biglietti emessi, in quanto i dati sono già oggetto di separata trasmissione alla Siae, che li mette a disposizione dell’Anagrafe tributaria. Diversamente devono essere inviati telematicamente i dati relativi ai corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dal biglietto d’ingresso, in genere documentati con scontrino o ricevuta fiscale.
È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 7 del 17 gennaio 2020.

La società ritiene di non essere tenuta all’obbligo di trasmissione elettronica degli incassi riguardanti i biglietti perché l’attività di gestione e organizzazione di eventi sportivi rientra tra gli “spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono” elencati nella tabella C, allegata al Dpr n. 633/1972, punto n. 2, i cui ricavi sono da certificare in base all’articolo 74-quater dello stesso decreto Iva.
Inoltre, secondo l’istante, l’adempimento comporterebbe una duplicazione delle informazioni già inviate alla Siae (e a disposizione del Fisco) con cadenza giornaliera e mensile. Infine, la società osserva che il software per la trasmissione elettronica dei dati non è idoneo a contenere tutti i dati minimi necessari proprio a quanto previsto dall’articolo 74-quater su richiamato.

L’Agenzia delle entrate condivide, in pratica, le conclusioni dell’istante.

Precisando che l’attività svolta dalla società non è ricompresa tra quelle espressamente esonerate dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, come disposto dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019 e modificato dal successivo del 24 dicembre 2019, l’Amministrazione, tuttavia, rimanda ai chiarimenti già forniti con le precedenti risposte 506/2019 e 535/2019 (vedi “Produzione di spettacoli teatrali: l’invio dei dati è già disciplinato” e “Attività agricola e agrituristica:  valido un solo registratore di cassa”). I due documenti tenevano fuori dall’obbligo previsto dall’articolo 2, comma 1 del Dlgs n. 127/2015 gli incassi provenienti dalla vendita di biglietti per assistere agli spettacoli, perché i relativi dati sono inviati già alla Siae, che provvede a metterli a disposizione del Fisco.

L’Agenzia conferma, infine, che non usufruiscono dell’esonero e, quindi, devono essere trasmessi quotidianamente per via telematica, i corrispettivi relativi alle attività accessorie alle manifestazioni diversi dai biglietti d’ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale.

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