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Normativa e prassi

Trasmissione corrispettivi in stand by
per la “pesa pubblica” del Comune

Il dispositivo è qualificabile come una vending machine e il gestore è tenuto a rispettare la disciplina prevista per i distributori automatici anche se con tempi diversi rispetto agli altri soggetti Iva

immagine generica illustrativa

Gli enti pubblici, in deroga alle disposizioni generali, sono tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’amministrazione finanziaria dalla data in cui l’Agenzia delle entrate pubblicherà sul proprio sito il catalogo dei servizi necessari per l’invio degli incassi, sulla base di apposite convenzioni di cooperazione informatica stipulate con gli enti. È quanto chiarisce la risposta n. 417 del 29 settembre 2020.

Il Comune che presenta l’interpello è il proprietario di una “pesa pubblica” la cui gettoniera verrà sostituita con a una gettoniera a monete.
L’ente chiede se il meccanismo descritto è una vending machine e se, in tal caso, vadano rispettati gli obblighi di registrazione e trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate. L’istante fa presente che si tratta di una prestazione di servizi senza fini lucro e che i relativi incassi sono di natura esclusivamente risarcitoria delle spese sostenute.

L’Agenzia conferma, innanzitutto, che il servizio di “pesa pubblica” è rilevante ai fini Iva perché incluso nell’elenco allegato alla circolare n. 18/1976, che individua le attività svolte dagli enti pubblici territoriali, direttamente o attraverso aziende municipalizzate, imponibili per l’imposta sul valore aggiunto. La prestazione, inoltre, rientra tra le attività dell’articolo 22 del decreto Iva, con obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (articolo 2, comma 2, Dlgs n. 127/2015). L’adempimento è diventato  necessario dallo scorso 1° gennaio, termine anticipato, in via generale, al 1° aprile 2017, per gli operatori che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

Tornando all’interpello in esame e al dubbio sulla possibile qualificazione della “pesa pubblica” con gettoniera a moneta come vending machine, la risposta dell’Agenzia richiama le precisazioni fornite con le risoluzioni n. 116/2016 e con la più recente risposta n. 20/2020 secondo la quale sono distributori automatici o vending machine i dispositivi che erogano gettoni (o strumenti equivalenti) negli autolavaggi con le caratteristiche tecniche previste dai provvedimenti del 30 giugno 2016 e 30 marzo 2017. In poche parole, anche la “pesa pubblica” è una vending machine.
Nei due provvedimenti è definito distributore automatico qualsiasi apparecchio che fornisce direttamente (ad esempio cibi e bevande) o indirettamente (come nell’acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o della ricarica di chiavette) prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate:

  • uno o più sistemi di pagamento
  • un sistema elettronico (master) costituito, generalmente ma non esclusivamente, da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria capace di memorizzare e processare dati per erogare il prodotto o il servizio selezionato dall'utente finale
  • un distributore di beni e/o servizi.

Riallacciandosi a dette precisazioni, il documento di prassi spiega che, in generale, anche la “gettoniera a monete” descritta nell’interpello deve avere le caratteristiche definite nei provvedimenti richiamati ed essere assoggettata agli adempimenti previsti, in particolare di accreditamento del gestore e di censimento degli apparecchi.

Ma trattandosi, l’istante, di ente pubblico, la vicenda va affrontata anche alla luce della consulenza giuridica n. 3/2019, nella quale le pubbliche amministrazioni non sono esentate dagli obblighi previsti per i distributori automatici ma potranno adempiere gli oneri (accreditamento, censimento dei sistemi master, memorizzazione e trasmissione delle informazioni secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del Dlgs. 12/2015), rispettando i termini fissati nelle eventuali convenzioni di cooperazione informatica sottoscritte con l’amministrazione finanziaria e dal momento in cui l’Agenzia delle entrate pubblicherà sul proprio sito i servizi necessari per l'invio dei dati dei corrispettivi. In mancanza di convenzione o di integrazione di precedenti accordi, dalla data di pubblicazione del catalogo, gli enti saranno tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante le modalità ordinarie previste per gli altri soggetti Iva.

Attualmente, conclude la risposta, il servizio in argomento non è stato ancora messo a catalogo tra i servizi per gli enti locali che, pertanto, non sono tenuti, per ora, ad adempiere alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi percepiti attraverso i distributori automatici.

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