Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

La trasmissione dei corrispettivi
solo con “registratore telematico”

Questi strumenti tecnologici sono in grado di memorizzare in modo permanente e immutabile, elaborare e inviare le informazioni, garantendone l’inalterabilità e la sicurezza

A seguito del mutato quadro tecnico-normativo di riferimento, per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi devono avvenire attraverso i “registratori telematici”, e secondo le relative regole tecniche, previsti dal provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016. Sulla base dell’attuale assetto regolatorio, quindi, sono da escludere soluzioni operative diverse.
È questa, in sintesi, la soluzione prospettata dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 9/2019 sollecitata da un’istanza di interpello.
 
Il quesito
L’Amministrazione è stata chiamata in causa da una società che, in base a quanto previsto dalla legge finanziaria 2005, invia telematicamente i dati dei corrispettivi, con punti vendita privi di registratori di cassa “fiscalizzati” tutti collegati, tramite dei personal computer, al sistema gestionale centrale.
Con l’istanza di interpello, la società ha chiesto all’Agenzia chiarimenti sul corretto comportamento da tenere, con riferimento ai diversi canali di vendita a sua disposizione (tra gli altri, apparecchiature informatiche funzionanti senza presidio fisso, vendita a distanza e vending machine), per la trasmissione telematica dei corrispettivi, alla luce dell’avvenuta abrogazione delle disposizioni della Finanziaria 2005 che, appunto, consentivano alle imprese operanti nel settore della grande distribuzione di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (articolo 1, commi da 429 a 432, legge 311/2004).
 
La risposta
Nell’articolare il proprio parere, l’Agenzia ricostruisce il mutato quadro tecnico-normativo di riferimento e ricorda, innanzitutto, che le disposizioni chiamate in causa dalla società istante sono state effettivamente abrogate dal decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (n. 127/2015, articolo 7).
 
La legge di bilancio 2018, peraltro, ha espressamente previsto che, per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, l’opzione per la trasmissione telematica dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, già esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2018 (articolo 1, comma 909, lettera f, legge 205/2017).
 
Dal 1° gennaio 2019, le cessioni di beni in locali aperti al pubblico effettuate da soggetti della grande distribuzione devono essere certificate:
  • fatta salva la richiesta di fattura (elettronica), comunque obbligatoria nei confronti dei soggetti passivi d’imposta, mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale
  • tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. 
Secondo quanto previsto dal Dlgs 127/2015 (articolo 2), per il 2019, questa modalità di certificazione è:
  • volontaria, previo esercizio della relativa opzione entro il 31 dicembre 2018
  • obbligatoria, dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400mila euro e, poi, dal 1° gennaio 2020, per tutti coloro che effettuano le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate
  • obbligatoria, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. 
La memorizzazione e la trasmissione devono avvenire attraverso “strumenti tecnologici” in grado di garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. Le relative regole tecniche sono state stabilite dal provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016, in base al quale gli strumenti tecnologici in questione sono definiti “registratori telematici“ costituiti da componenti hardware e software in grado di registrare, memorizzare in modo permanente e inalterabile, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input.
In altri termini, la trasmissione telematica dei dati è effettuata esclusivamente mediante l’uso del “registratore telematico”, seguendo le regole tecniche indicate dallo stesso provvedimento.
Quest’ultimo, peraltro, ha precisato che, per gli esercenti che operano con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri possono essere effettuate mediante un unico “punto di raccolta”, costituito da un registratore telematico collegato ai singoli punti cassa, definito “server di consolidamento-registratore telematico” (Server-RT).
Il Server-RT, posizionato presso il singolo punto vendita, rappresenta sempre il primo punto in cui vengono raccolti i corrispettivi e costituisce lo strumento che sigilla i file e li invia.
 
In sintesi, quindi, ciascun punto vendita deve disporre di un proprio Server-RT, il quale può essere collocato, insieme a quelli degli altri punti vendita aziendali, presso un unico, idoneo locale centralizzato, nel quale assicurare più elevati livelli di sicurezza fisica e logica.
Ad ogni modo, occorre comunque garantire:
  • la trasmissione dei dati su un canale sicuro
  • un’alta affidabilità della connessione per ridurre al minimo i casi di interruzione del collegamento fra punti cassa e Server-RT (off line). 
Sulla base dell’attuale assetto normativo, quindi, sono da escludere soluzioni operative:
  • incompatibili con le specifiche tecniche previste dal provvedimento del 28 ottobre 2016, compresa, quindi, l’ipotesi di un Server- RT unico e centralizzato per azienda, collocato fuori dal territorio nazionale
  • in cui i dati relativi ai corrispettivi, sebbene salvati in maniera immodificabile, non vengono inviati con cadenza quotidiana. 
Peraltro, l’invio quotidiano dei dati in questione rappresenta un autonomo obbligo, la cui violazione è specificamente sanzionata (cfr articolo 2, comma 6, Dlgs 127/2015).
L’omesso tempestivo invio dei dati, a prescindere dalla modalità di pagamento utilizzata dall’acquirente, costituisce una violazione potenzialmente in grado di ostacolare l’attività di controllo, relativa non solo ai corrispettivi, ma anche a ulteriori adempimenti (ad esempio, le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva). Ne consegue che non risulta applicabile l’esimente prevista dall’articolo 6, comma 5-bis, Dlgs 472/1997. 

Infine, l’Agenzia sottolinea che quanto detto finora vale anche in materia di invio dei dati nel caso di distributori automatici (“vending machine”, nel cui novero vanno compresi anche gli apparecchi che, perfezionata la cessione del bene con il relativo passaggio di proprietà e pagamento del corrispettivo, ne garantiscono la contestuale consegna in altro modo), la cui omissione è parimenti sanzionata (cfr articolo 2, comma 6, Dlgs 127/2015).
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/trasmissione-dei-corrispettivi-solo-registratore-telematico