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Normativa e prassi

Trasporto passeggeri con natanti,
la prestazione non sconta l'Iva

Il caso esaminato riguarda l'attività svolta in un comune nel quale è previsto unicamente il servizio effettuato via acqua, perché non esiste, come alternativa, quello su strada

immagine di un vaporetto al molo
È esente da Iva il trasporto dei passeggeri effettuato mediante imbarcazioni con portata fino a 20 persone. Si tratta, infatti, di un'attività peculiare riconducibile tra "le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza" e, come tale, esente dal tributo, indipendentemente dalla tipologia di licenza o autorizzazione riferibile al singolo natante.
L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 50/E del 5 luglio 2018, fornisce chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale applicabile al trasporto di persone tramite l'utilizzo di natanti.

Il documento, in via preliminare, ricorda che la legge di bilancio 2017 ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la disciplina applicabile alle prestazioni di servizio di trasporto urbano di persone effettuate con mezzi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, contenuta nell'articolo 10, primo comma, n. 14), del Dpr 633/1972.
Più precisamente, la precedente versione della disposizione prevedeva l'esenzione per le "prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza o altri mezzo di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare". Per effetto delle modifiche, solo le "prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza" mantengono l'esenzione Iva.
Pertanto, secondo la nuova formulazione della norma, l'esenzione Iva è applicabile ai trasporti di persone che:
  • avvengono in ambito urbano ovvero tra comuni non distanti oltre 50 chilometri
  • sono effettuati mediante veicoli da piazza, cioè quelli adibiti al servizio di taxi ricompreso negli autoservizi pubblici non di linea (articolo 2, legge 21/1992).
L'Agenzia ricorda, poi, che, secondo la risoluzione ministeriale n. 650613/1988, il trasporto di persone effettuato nel comune riguardante l'interpello odierno è assimilabile, per natura e disciplina, a quello effettuato con veicoli da piazza (taxi acquei).
Ne consegue che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, mantengono l'esenzione Iva le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate via terra con i taxi e quelle effettuate via acqua tramite "taxi acquei", gondole o motoscafi.
Sono invece imponibili e scontano l'Iva al 5% le prestazioni di trasporto urbano eseguite con mezzi abilitati al trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare non equiparabili ai taxi.
Iva al 10%, infine, per i trasporti effettuati con mezzi diversi dai veicoli da piazza e diversi da quelli abilitati al trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, nonché per il trasporto extraurbano, indipendentemente dal mezzo utilizzato.

Viene infine precisato che, in deroga a quanto previsto nel territorio nazionale, nel caso in esame alla società istante è concesso il cumulo della licenza per l'esercizio del taxi acqueo e del servizio di noleggio con conducente, considerata la peculiarità del territorio comunale, che consente unicamente il trasporto di persone urbano non di linea effettuato via acqua e non su strada.

In definitiva, l'Agenzia ritiene che, nell'ipotesi in cui il servizio di noleggio con conducente sia simile a quello reso dal taxi acqueo, è ammessa l'esenzione Iva della prestazione. Tale conclusione riguarda soltanto l'attività di noleggio con conducente, non anche l'utilizzo dei veicoli per servizi di trasporto privato ed esclusivo, a favore di gruppi di persone, organizzato anche a seguito di accordi con tour operator per esigenze turistico-ricreative, compresi l'intrattenimento con musica e pasti, l'attività di guida turistica, eccetera.
 
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