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Normativa e prassi

Trattamento degli utili di fonte estera,
la tassazione è quella ordinaria

In base alla normativa di riferimento, non sono qualificabili come dividendi provenienti da un paese a fiscalità privilegiata i proventi di una società con sede nel Canton Ticino

eestero

Gli utili prodotti da una società con sede in Svizzera nel periodo d’imposta 2012-2019 e distribuiti a un soggetto residente in Italia non provengono da un Paese a fiscalità privilegiata e, pertanto, devono essere assoggettati a tassazione ordinaria. È in estrema sintesi la risposta dell’Agenzia n. 38 del 12 gennaio 2021. Nel caso in esame un soggetto residente in Italia intende porre in essere una complessa operazione di scissione parziale di una società con sede nel Canton Ticino, che ha prodotto utili destinati in parte a riserva legale e in parte ad apposita riserva utili, ad esito della quale risulterebbe titolare al 100% della partecipazione in una società svizzera neocostituita. L’istante chiede il corretto trattamento fiscale delle riserve utili che saranno distribuite dalla società neocostituita, in considerazione del fatto che gli utili si sono formati nel periodo 2012- in capo alla società, anch'essa residente in Svizzera.
Il documento di prassi chiarisce che per il corretto regime fiscale da applicare ai dividendi che saranno distribuiti attingendo dalle riserve pregresse di utili è necessario verificare se, con riferimento a ciascun periodo d’imposta, gli utili formati in capo alla società istante siano qualificabili o meno come dividendi provenienti da un paradiso fiscale.

L’Agenzia dopo aver analizzato la normativa di riferimento sulla tassazione dei dividendi esteri per gli anni 2012-2019, il periodo cioè che interessa l’interpello, chiarisce che gli utili prodotti dalla società con sede nel Canton Ticino non provengono da un Paese considerato a fiscalità privilegiata.
In particolare l'articolo 47 del Tuir al comma 4 prevede che gli utili percepiti da persone fisiche residenti al di fuori dell'esercizio di attività di impresa (o da persone fisiche titolari di imprese commerciali, in base al rinvio contenuto nell'articolo 59 del Tuir) concorrano integralmente alla formazione del reddito imponibile del socio residente, se provenienti da soggetti residenti in territori a regime fiscale privilegiato, qualora non abbiano già concorso a formare il reddito imputato ai soci per trasparenza.

Per quanto riguarda gli utili e i proventi equiparati di fonte estera derivanti da soggetti residenti in Paesi non a regime fiscale privilegiato, l’Agenzia ricorda che prima delle modifiche effettuate dalla legge di Bilancio 2018, le somme concorrevano parzialmente alla determinazione del reddito complessivo del socio (persona fisica residente). La legge di bilancio 2018 ha equiparato la tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate a quelle non qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa. A decorrere dal 1° gennaio 2018, su tali utili è prevista la tassazione a titolo d'imposta con aliquota del 26% (articolo 27 del Dpr n. 600/1973).

L’equiparazione vale anche per gli utili e i proventi di fonte estera derivanti da soggetti residenti in Paesi che non sono considerati a regime fiscale privilegiato.
Tali utili se non sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta da parte di un sostituto o di un intermediario, dovranno essere indicati dal contribuente nel quadro RM di Redditi Pf con l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota al 26 per cento.

Il documento di prassi ricorda poi che a partire dal periodo d'imposta 2019, i criteri di individuazione degli Stati o territori a fiscalità privilegiata sono contenuti nell'articolo 47-bis, comma 1, del Tuir.
Per quel che interessa il caso in esame, l’Agenzia evidenzia che nel periodo di formazione dell'utile, cioè dal 2012 al 2019, la società si può considerare residente in uno Stato a fiscalità ordinaria secondo le regole vigenti nelle rispettive annualità di imposta. Di conseguenza, i dividendi ricevuti dal socio residente non si considerano provenienti da un paradiso fiscale e non concorrono a formare il reddito complessivo dell'istante in misura integrale, ma come prospettato dall’istante sono assoggettati ad imposizione con aliquota al 26 per cento.
 

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