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Normativa e prassi

Trattamento più dolce per il fine rapporto

Ridotto il prelievo fiscale sui Tfr il cui diritto alla percezione è sorto dallo scorso 1° aprile

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Tfr un po’ più pesante per i rapporti di lavoro cessati dopo il 31 marzo 2008. E’ l’effetto di quanto previsto dal decreto 20 marzo 2008 del ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha introdotto un nuova detrazione d’imposta in relazione ai trattamenti di fine rapporto il cui diritto alla percezione sorge, appunto, dall'1/4/2008.

Le ragioni dell’intervento normativo
Fino all'anno d'imposta 2000, la tassazione del “trattamento di fine rapporto” beneficiava di una riduzione annua della base imponibile di 309,87 euro. Con la riforma in vigore dal 1° gennaio 2001, l’abbattimento è stato eliminato (è rimasto solo per le indennità equipollenti, cioè i trattamenti di fine servizio corrisposti ai dipendenti pubblici che non hanno subito alcuna variazione impositiva) ed è stata introdotta una detrazione annua di 61,97 euro per i rapporti di lavoro cessati entro il 31/12/2005. Niente deduzioni né detrazioni, invece, per i rapporti di lavoro cessati a partire dal 1° gennaio 2006.

Un esempio chiarirà meglio il meccanismo:

anni di lavoro = 20
data di inizio rapporto = 1/7/1988
data di fine rapporto = 30/6/2008.

Per il periodo 1/7/1988 - 31/12/2000, il contribuente ha diritto alla deduzione annua di 309,87 euro, pari a 3.873,37 euro totali.
Per il periodo 1/1/2001 - 31/12/2005 lo stesso contribuente non può, invece, godere né della deduzione né della detrazione di 61,97 annui, dal momento che la cessazione del rapporto di lavoro è intervenuta dopo il 31/12/2005.
Stesso discorso per il periodo compreso fra l’1/1/2006 e il 30/6/2008, per il quale il contribuente non avrebbe diritto né a deduzioni né a detrazioni.

Per ovviare a questa situazione, nonché al fatto che nel corso degli ultimi anni è stata aumentata l'aliquota minima di tassazione (attualmente al 23%), la legge finanziaria per il 2008, all'articolo 2, comma 514, ha previsto l’emanazione di un decreto di natura non regolamentare, allo scopo di introdurre un sistema per ridurre le imposte sul Tfr.

La detrazione
La detrazione è pari a:

 

  • 70 euro, se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro
  • 50 + [20 x (28.000 – reddito di riferimento) : 20.500] euro, se il reddito di riferimento è compreso tra 7.500 e 28mila euro
  • 50 x [(30.000 - reddito di riferimento) : 2.000] euro, se il reddito di riferimento è compreso tra 28mila e 30mila euro.

Per i rapporti sopra descritti, si assumono le prime quattro cifre decimali.

Tornando all’esempio precedente, ipotizzando che, per semplicità, per ogni anno di lavoro siano maturati 1.500 euro di Tfr, il reddito riferimento sarà pari a:
RR = (30.000 : 20) x 12 = 18.000 euro.

Poiché il valore è compreso tra 7.500 e 28.000 euro, la detrazione ammonterà a:
50 + [20 x (28.000 – 18.000) : 20.500] = 59,8 euro.

All’ex dipendente spetterà, quindi, la “nuova” detrazione, rapportata al periodo 1/4/2008 - 30/6/2008, pari, cioè, a 14,95 euro.

Il decreto, al comma 4, prevede che, se il contribuente ha destinato l'intero Tfr al fondo pensione, la detrazione, calcolata sul Tfr maturato, spetta sulle “Altre indennità” connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (indennità di preavviso, indennità di non concorrenza eccetera); se invece la destinazione del Tfr al fondo è solo parziale, la detrazione spetta solo sul trattamento di fine rapporto. Questa è una importante novità in quanto le precedenti riduzioni e detrazioni spettavano esclusivamente sul Tfr, a nulla rilevando l'eventuale destinazione al fondo pensione e, pertanto, in caso di totale devoluzione, non potevano essere riconosciute.

E’ a carico dei sostituti d’imposta il riconoscimento della detrazione relativamente a una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso del medesimo periodo d'imposta. Il decreto prevede, a tal fine, che il dipendente, su richiesta del sostituto, attesti di non aver già fruito della detrazione per altri Tfr riferiti ad altre cessazioni avvenute nello stesso anno.
La detrazione spetta anche in caso di erogazione a eredi del lavoratore, in quanto va calcolata sull'intero Tfr maturato dal deceduto.

Il comma 6 del decreto chiarisce che la detrazione non spetta per le “Altre indennità” non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro; la stessa deve essere riconosciuta in sede di acconto, ma non in sede di anticipazione del Tfr.

Il risparmio d’imposta spetta anche per i Tfr erogati da datori di lavoro che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta; ovviamente, in tal caso, la detrazione sarà goduta in occasione del pagamento dell'acconto da versare in sede di dichiarazione dei redditi.

Infine, il comma 8 del decreto demanda agli uffici finanziari la verifica e la correttezza dei calcoli operati dai sostituti, la eventuale rideterminazione del beneficio in caso di pluralità di Tfr erogati per rapporti di lavoro cessati nel medesimo anno e il riconoscimento della detrazione se non già attribuita dal sostituto.

 
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