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Normativa e prassi

Tregua fiscale atti d’accertamento,
definizione agevolata delle sanzioni

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima

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L’adesione e la definizione agevolate degli atti del procedimento di accertamento, come delineate dall’ultimo Bilancio (articolo 1, commi da 179 a 185, legge n. 197/2022), grazie al provvedimento siglato oggi, 30 gennaio 2023, dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, guadagnano i chiarimenti che portano all’attuazione delle nuove disposizioni.
Rientrano nella procedura di definizione agevolata delle sanzioni gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023, gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, ma comunque entro il 31 marzo 2023, e gli inviti al contradditorio notificati sempre entro il 31 marzo 2023. Beneficiano della riduzione delle sanzioni anche i pagamenti in acquiescenza, cioè eseguiti entro il termine per fare ricorso, per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, comunque entro il 31 marzo 2023. Chi si avvale della definizione agevolata usufruisce della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge o della misura irrogata e della possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Ciò premesso, nel provvedimento odierno, è specificato che la definizione agevolata delle sanzioni si applica agli accertamenti con adesione (articoli 2 e 3 del Dlgs n. 218/1997) relativi a:

  • processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023
  • avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023
  • inviti al contradditorio (emessi ai sensi degli articoli 5, comma 1, 5ter e 11, comma 1 del Dlgs n. 218/1997) notificati entro il 31 marzo 2023

o ai pagamenti in acquiescenza, cioè entro il termine per fare ricorso, per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (primo gennaio 2023) e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023. Entro gli stessi termini e alla stessa condizione, sono agevolati anche gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023.

La regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero si perfeziona con il pagamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, dell’intero importo dovuto oppure della prima rata.

Le somme relative alla regolarizzazione, come anticipato, possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.

La procedura di regolarizzazione:

  • esclude la possibilità di utilizzare la compensazione (a meno che i contribuenti interessati decidano di non avvalersi della regolarizzazione agevolata)
  • non si applica agli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (articolo 5-quater, Dl n. 167/1990).
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