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Normativa e prassi

Uffici preparati al sabato di festa

Termini per gli atti processuali "fuori udienza" prorogati al primo giorno lavorativo successivo Le conseguenze sul processo tributario illustrate dalla direzione centrale Normativa e Contenzioso

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L'articolo 155 del Cpc, nella sua nuova formulazione, ha equiparato, relativamente agli atti processuali svolti fuori dall'udienza, il sabato a un giorno festivo. Di conseguenza, il termine per gli adempimenti che vengono a scadere in tale giorno è spostato a quello lavorativo immediatamente successivo. La novità è direttamente applicabile al processo tributario per effetto del rinvio alle norme del codice di procedura civile, operato dal Dlgs 546/1992.

La circolare n. 56/E, con la quale sono state fornite agli uffici le relative istruzioni, ha prima di tutto chiarito che la nuova disposizione si applica alle controversie per le quali il ricorso introduttivo è stato presentato dopo il 1° marzo 2006. A tale conclusione si perviene sul presupposto che il comma 4 dell'articolo 2 della legge 263/2005 (apportante cambiamenti al codice di procedura civile) stabilisce che le modifiche (tra le quali rientra quella prevista dal quinto comma dell'articolo 155) si applicano in relazione ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Pertanto, per le controversie per le quali il ricorso introduttivo nel primo grado di giudizio sia stato presentato anteriormente al 2 marzo 2006, troverà applicazione la previgente disciplina, con la conseguenza che non vi sarà alcuna proroga per gli adempimenti che scadono nella giornata di sabato.

Il documento di prassi ha precisato quali sono i termini comuni e quelli liberi. Rientrano nella prima categoria tutti i termini per i quali si esclude il quello iniziale e si computa il finale. Sono comuni i termini che la legge non qualifica espressamente come liberi. Per questi ultimi, non si computa né il termine iniziale né quello finale.
La circolare ha definito i termini a "decorrenza successiva" e quelli "a ritroso". I primi sono caratterizzati dal fatto che il termine iniziale è antecedente a quello finale, mentre i secondi sono contraddistinti dalla circostanza che il termine iniziale è successivo a quello finale.
Normalmente i termini comuni coincidono con quelli a decorrenza successiva (si considerino, ad esempio, quelli previsti per la proposizione del ricorso), mentre i liberi si possono identificare con i termini a ritroso (è il caso, ad esempio, dei termini per il deposito dei documenti e delle memorie).

Fatte queste precisazioni, l'agenzia delle Entrate ha evidenziato come, per effetto delle modifiche in argomento, i termini a decorrenza successiva che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo, mentre per i termini a ritroso che vengono a cadere di sabato, la scadenza viene anticipata prudenzialmente, in virtù anche della giurisprudenza di legittimità, al giorno lavorativo immediatamente precedente.

La circolare, infine, si è soffermata anche sull'applicabilità ai ricorsi riuniti del quinto comma dell'articolo 155 Cpc e, in particolare, all'ipotesi in cui la riunione riguardi ricorsi introduttivi presentati sia prima che dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione.
In assenza di una specifica disposizione il documento ha affrontato la questione esaminando la natura dei ricorsi riuniti.
In particolare, è stato evidenziato come la prevalente giurisprudenza di legittimità considerasse autonomi i ricorsi riuniti dal giudice, anche se istruiti e decisi congiuntamente (cfr Cassazione, 14 marzo 1988, n. 2425; 7 settembre 1991, n. 9430; 10 settembre 2004, n. 18271).
Per altra parte della giurisprudenza (Cassazione, 7 marzo 1990, n. 1783), invece, una volta disposta la riunione, i ricorsi perdono la loro autonomia, stante l'impossibilità di configurare una duplicità di termini di impugnazione per una stessa parte.

Considerato il non univoco orientamento della Suprema corte, la circolare ha suggerito agli uffici, onde evitare di incorrere in eventuali censure delle Commissioni tributarie, un'applicazione prudenziale della nuova disposizione in relazione agli atti processuali svolti fuori dall'udienza.
In particolare, è stata espressa l'opportunità di applicare, per i termini a decorrenza successiva, alle cause riunite la disciplina vigente al 1° marzo 2006, considerando, cioè, il sabato giorno non festivo, a prescindere se i relativi ricorsi introduttivi siano stati presentati prima o dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione contenuta nel quinto comma dell'articolo 155 Cpc. Per contro, per i termini a ritroso, l'agenzia delle Entrate ha dato indicazione di considerare il sabato come giorno festivo, anche in questo caso a prescindere se i ricorsi introduttivi siano stati presentati prima o dopo l'entrata in vigore della legge 263/2005.
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