I Comuni sono tenuti a inviare ai contribuenti, in occasione dell’ultima rata, il modello precompilato di pagamento del tributo, costituito dal modello F24 o dal bollettino di conto corrente postale approvato con decreto ministeriale del 14 maggio scorso, i quali prevedono la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo (o tariffa) e di maggiorazione.
Tempestività dei flussi finanziari
Per garantire la tempestività dei flussi finanziari e informativi destinati agli enti locali, l’importo versato tramite F24 dovrà essere suddiviso indicando i codici tributo ad hoc, istituiti dalle Entrate con le risoluzioni n. 37/2013:
- 3944 per la Tares - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
- 3950 per la Tariffa (può essere prevista, al posto del tributo, dai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico)
- 3955 per la maggiorazione (pari a 30 centesimi per metro quadrato di superficie dell’immobile e destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni).
La risoluzione 10/Df riporta anche istruzioni particolari per chi risiede all’estero e non può eseguire il versamento tramite modello F24.
Questi contribuenti sono tenuti a contattare direttamente i Comuni interessati per quanto riguarda il versamento del tributo o della tariffa.
In relazione alla maggiorazione Tares, invece, devono effettuare un bonifico in favore della Banca d’Italia, riportando l’Iban IT80R0100003245348001150300 e il codice Bic “BITAITRRENT”. Come causale del versamento devono essere indicati:
- il codice fiscale o la partita Iva del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza
- la sigla “MAGG. TARES”, il nome del Comune dove sono ubicati gli immobili e il codice tributo 3955
- l’annualità di riferimento.