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Normativa e prassi

Usucapione: benefici prima casa
possibili anche con atto integrativo

Le dichiarazioni necessarie per fruire delle agevolazioni, quando non rese nella sentenza e negli atti del procedimento, vanno formulate con dichiarazione da allegare alla provvedimento

trasferimento casa
Con risoluzione n. 90/E del 17 ottobre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di beneficiare delle agevolazioni prima casa, nell’ipotesi di acquisto per usucapione di beni immobili, laddove nella sentenza e negli atti del procedimento non sono state rese le dichiarazioni necessarie per fruire delle agevolazioni.
Il dubbio interpretativo, che il documento di prassi ha risolto, è sorto sulla base di quanto dichiarato con la risoluzione n. 25/E del 2012, in cui era stato chiarito che l’applicabilità dei benefici in argomento è subordinata alla presenza di determinate condizioni, da attestare nell’atto introduttivo o nel corso del giudizio per la dichiarazione di intervenuta usucapione.
 
Innanzitutto, va ricordato che i provvedimenti che accertano l’acquisto della proprietà per usucapione di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni stessi sono soggetti a imposta di registro nella misura proporzionale prevista dall’articolo 1 della tariffa allegata al Dpr 131/1986 (articolo 8, parte prima, nota II-bis della tariffa).
Tale disposizione equipara, di fatto, la tassazione delle sentenze che accertano l’acquisto di beni immobili per usucapione a quella degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà.
Pertanto, i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa si applicano anche alle sentenze dichiarative dell’acquisto per usucapione.
 
Come anticipato, in occasione della risoluzione 25/2012, l’Agenzia ha già concordato sull’applicabilità delle agevolazioni prima casa, condizionata dalla presenza delle “clausole” previste dalla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, che gli interessati devono dedurre nell’atto introduttivo o nel corso del giudizio promosso per la dichiarazione di intervenuta usucapione.
Tuttavia, tali chiarimenti devono essere coordinati con i principi già affermati dall’Amministrazione finanziaria facendo riferimento a ipotesi di agevolazioni prima casa richieste per i trasferimenti immobiliari disposti con atti giudiziari.
 
Al riguardo, con risoluzione 370/2008, è stato precisato che, nel caso in cui il contribuente non abbia chiesto di godere delle agevolazioni prima casa nella domanda di partecipazione a un’asta immobiliare, le dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti per godere dei benefici possono essere rese nelle more della registrazione del decreto di trasferimento.
La Cassazione ha, inoltre, affermato che il termine finale entro il quale il destinatario della agevolazione può far valere il suo diritto a chiedere le agevolazioni prima casa è costituito dalla registrazione dell’atto davanti all’Amministrazione fiscale.
Tale principio è stato ribadito in diverse pronunce. In particolare, nella sentenza 9569/2013, la Cassazione ha precisato che le manifestazioni di volontà di fruire delle agevolazioni vanno rese anche in sede di vendita forzata: in tal caso, l’acquirente dovrà rendere le dichiarazioni prima della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione, che costituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene.
Il principio è stato confermato dalla Corte (cfr sentenza 2261/2014) anche in relazione al trasferimento di immobile effettuato con sentenza (ex articolo 2932 cc - esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto) avente natura costitutiva. In tale ipotesi, le manifestazioni di volontà vanno rese, anche quando il contribuente intende far valere il proprio diritto alla applicazione dei benefici rendendosi acquirente in sede di domanda ex articolo 2932 cc. Anche in questo caso, le dichiarazioni andranno rese prima della registrazione della sentenza sostitutiva del contratto non concluso.
 
E ancora, con specifico riferimento alle agevolazioni prima casa (come disciplinate dal previgente articolo 16 del Dl 155/1993) relative a un immobile acquisito per usucapione, l’Amministrazione (circolare 267/1997) aveva precisato che la richiesta di agevolazione doveva essere contenuta, a pena di decadenza, nello stesso atto ovvero, nel caso in cui tale dichiarazione era stata omessa, veniva consentito al contribuente di conseguire il trattamento agevolato sulla prima casa, mediante integrazione dell’atto giudiziario, con dichiarazione autenticata nelle firme da autorità anche diversa da quella che aveva redatto il provvedimento giudiziario, da allegare al provvedimento stesso nelle more della sua registrazione.
 
Tanto premesso, in linea con i principi affermati dall’Agenzia delle Entrate e con le interpretazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui le dichiarazioni necessarie per fruire delle agevolazioni prima casa non siano state rese nella sentenza e negli atti del procedimento, i contribuenti potranno comunque fruire dei benefici nel modo appena descritto.
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