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Normativa e prassi

Usufrutti, rendite e vitalizi
allineati al tasso d’interesse

Le novità riguardano gli atti pubblici formati, quelli giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private registrate, le successioni aperte e le donazioni fatte dal primo dell’anno

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Il Dm dello scorso 7 dicembre ha dimezzato il tasso legale di interesse portandolo, dall’anno in corso, allo 0,1%; di conseguenza, cambiano le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, ai fini delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni.
A cascata arriva, quindi, il decreto Mef 23 dicembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di sabato, che riporta la consueta tabella dei coefficienti aggiornati, in vigore dal 1° gennaio 2017.
 
Si tratta di un passaggio obbligato previsto dall’articolo 3, comma 164, della legge 662/1996.
I nuovi moltiplicatori devono essere applicati agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire dal primo giorno del nuovo anno.
Questi i nuovi valori:
 
Età beneficiario
(anni compiuti)
2017
(nuovo coefficiente)
2016
(vecchio coefficiente)
da 0 a 20 950 475
da 21 a 30 900 450
da 31 a 40 850 425
da 41 a 45 800 400
da 46 a 50 750 375
da 51 a 53 700 350
da 54 a 56 650 325
da 57 a 60 600 300
da 61 a 63 550 275
da 64 a 66 500 250
da 67 a 69 450 225
da 70 a 72 400 200
da 73 a 75 350 175
da 76 a 78 300 150
da 79 a 82 250 125
da 83 a 86 200 100
da 87 a 92 150 75
da 93 a 99 100 50
 
Un esempio pratico di utilizzo dei coefficienti è rappresentato dall’acquisto della sola nuda proprietà di una casa, con mantenimento dell’usufrutto a vita da parte del vecchio proprietario.
In tal caso, la base imponibile da sottoporre a tassazione per il trasferimento della nuda proprietà è data dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell’usufrutto (articolo 48 del Dpr 131/1986).
Quest’ultimo dato si ottiene moltiplicando la rendita annua dell’immobile (cioè, il valore della piena proprietà) per il tasso di interesse legale dello 0,1% e per il coefficiente corrispondente all’età dell’usufruttuario.
Eccone un’ipotesi pratica:
  • valore della piena proprietà dell’immobile: 300.000 euro (A)
  • tasso di interesse legale: 0,1% (B)
  • età del beneficiario dell’usufrutto: 64 anni
  • coefficiente corrispondente all’età del beneficiario: 500 (C) 
Rendita annua = valore piena proprietà (A) x tasso interesse legale (B) = 300.000 x 0,1% = 300 (D)
Valore dell’usufrutto = rendita annua (D) x coefficiente età beneficiario (C) = 300 x 500 = 150.000 (E)
Valore della nuda proprietà = valore piena proprietà (A) – valore usufrutto (E) = 300.000 – 150.000 = 150.000.
 
Il decreto, inoltre, fissa il multiplo da utilizzare nella determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite e pensioni in 1.000 volte l’annualità.

Il meccanismo è identico sia ai fini dell’imposta di registro (articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del Tur - Dpr 131/1986) che ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni (articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del Tus - Dlgs 346/1990).
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