A cascata arriva, quindi, il decreto Mef 23 dicembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di sabato, che riporta la consueta tabella dei coefficienti aggiornati, in vigore dal 1° gennaio 2017.
Si tratta di un passaggio obbligato previsto dall’articolo 3, comma 164, della legge 662/1996.
I nuovi moltiplicatori devono essere applicati agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire dal primo giorno del nuovo anno.
Questi i nuovi valori:
Età beneficiario (anni compiuti) |
2017 (nuovo coefficiente) |
2016 (vecchio coefficiente) |
da 0 a 20 | 950 | 475 |
da 21 a 30 | 900 | 450 |
da 31 a 40 | 850 | 425 |
da 41 a 45 | 800 | 400 |
da 46 a 50 | 750 | 375 |
da 51 a 53 | 700 | 350 |
da 54 a 56 | 650 | 325 |
da 57 a 60 | 600 | 300 |
da 61 a 63 | 550 | 275 |
da 64 a 66 | 500 | 250 |
da 67 a 69 | 450 | 225 |
da 70 a 72 | 400 | 200 |
da 73 a 75 | 350 | 175 |
da 76 a 78 | 300 | 150 |
da 79 a 82 | 250 | 125 |
da 83 a 86 | 200 | 100 |
da 87 a 92 | 150 | 75 |
da 93 a 99 | 100 | 50 |
Un esempio pratico di utilizzo dei coefficienti è rappresentato dall’acquisto della sola nuda proprietà di una casa, con mantenimento dell’usufrutto a vita da parte del vecchio proprietario.
In tal caso, la base imponibile da sottoporre a tassazione per il trasferimento della nuda proprietà è data dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell’usufrutto (articolo 48 del Dpr 131/1986).
Quest’ultimo dato si ottiene moltiplicando la rendita annua dell’immobile (cioè, il valore della piena proprietà) per il tasso di interesse legale dello 0,1% e per il coefficiente corrispondente all’età dell’usufruttuario.
Eccone un’ipotesi pratica:
- valore della piena proprietà dell’immobile: 300.000 euro (A)
- tasso di interesse legale: 0,1% (B)
- età del beneficiario dell’usufrutto: 64 anni
- coefficiente corrispondente all’età del beneficiario: 500 (C)
Valore dell’usufrutto = rendita annua (D) x coefficiente età beneficiario (C) = 300 x 500 = 150.000 (E)
Valore della nuda proprietà = valore piena proprietà (A) – valore usufrutto (E) = 300.000 – 150.000 = 150.000.
Il decreto, inoltre, fissa il multiplo da utilizzare nella determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite e pensioni in 1.000 volte l’annualità.
Il meccanismo è identico sia ai fini dell’imposta di registro (articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del Tur - Dpr 131/1986) che ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni (articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del Tus - Dlgs 346/1990).