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Normativa e prassi

Usufrutti, rendite e vitalizi: la stima
va a braccetto con il tasso legale

I moltiplicatori per la determinazione dei nuovi valori si adeguano alla modifica – ancora al ribasso – della misura del saggio degli interessi, fissata allo 0,2% dal 2016

Ancora più contenuto il tasso legale, definito dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre scorso, che prosegue con il suo trend al ribasso iniziato ormai tre anni fa (vedi “Aggiornato l’interesse legale: per il 2016 scende allo 0,2%”).
Dal 1° gennaio del nuovo anno cambiano, pertanto, anche le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni ai fini delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni.
I nuovi valori si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte, a partire dal primo giorno del nuovo anno.
 
Pubblicato in GU (serie generale n. 302) il decreto 21 dicembre 2015 del Mef, recante la consueta tabella dei coefficienti necessari per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni “...in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi”.
Età beneficiario
(anni compiuti)
2016
(nuovo coefficiente)
2015
(vecchio coefficiente)
da 0 a 20 475 190
da 21 a 30 450 180
da 31 a 40 425 170
da 41 a 45 400 160
da 46 a 50 375 150
da 51 a 53 350 140
da 54 a 56 325 130
da 57 a 60 300 120
da 61 a 63 275 110
da 64 a 66 250 100
da 67 a 69 225 90
da 70 a 72 200 80
da 73 a 75 175 70
da 76 a 78 150 60
da 79 a 82 125 50
da 83 a 86 100 40
da 87 a 92 75 30
da 93 a 99 50 20
Il prospetto si rende necessario quando, ad esempio, di un immobile viene acquistata la sola nuda proprietà, mentre il venditore si riserva l’usufrutto a vita.
La base imponibile da sottoporre a tassazione, per il trasferimento della nuda proprietà, è data dalla differenza tra il valore della piena proprietà e il valore dell’usufrutto (articolo 48 del Dpr 131/1986).
 
Quest’ultimo si ottiene moltiplicando la rendita annua dell’immobile (cioè, il valore della piena proprietà) moltiplicato per il tasso di interesse legale dello 0,2% e per il coefficiente corrispondente all’età dell’usufruttuario, come nell’esempio che segue:
  • valore della piena proprietà dell’immobile: 300.000 euro (A)
  • tasso di interesse legale: 0,2% (B)
  • età del beneficiario dell’usufrutto: 64 anni
  • coefficiente corrispondente all’età del beneficiario: 250 (C)
Rendita annua = valore piena proprietà (A) x tasso interesse legale (B) = 300.000 x 0,2% = 600 (D)
Valore dell’usufrutto = rendita annua (D) x coefficiente età beneficiario (C) = 600 x 250 = 150.000 (E)

Valore della nuda proprietà = valore piena proprietà (A) – valore usufrutto (E) = 300.000 – 150.000 = 150.000.
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