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Normativa e prassi

Usufrutto estero: nel monitoraggio ognuno risponde per il suo diritto

Il valore da riportare in dichiarazione è relativo alla propria quota di competenza e resta invariato nel tempo

cartello stradale Menton
Nel modulo RW soltanto la quota parte della nuda proprietà posseduta all’estero. Stessa regola per gli usufruttuari del medesimo immobile. E, inoltre, l’importo non va aggiornato con il passare degli anni, ma rimane fermo al valore attribuito nell’atto di costituzione al diritto reale acquistato (nuda proprietà o usufrutto).
 
Queste, in breve, le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 142/E del 30 dicembre, a un contribuente che possiede, a metà con il fratello, la nuda proprietà di un appartamento acquistato dai propri genitori fuori confine, a Mentone, e chiede come compilare correttamente il modulo RW.
 
La norma in esame è quella che, per contrastare l’evasione fiscale derivante da operazioni effettuate fuori del territorio dello Stato, chiede ad alcune categorie di contribuenti, residenti in Italia, di informare il Fisco nel caso, fra l’altro, posseggano attività all’estero per un valore, a fine anno, superiore a 10mila euro (articolo 4, Dl 167/1998). Il “mezzo d’informazione”, previsto è, appunto il modulo RW della dichiarazione dei redditi.
Interessati all’adempimento le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e associazioni “equiparate” (articolo 5 del Tuir).
 
La risoluzione ribadisce, nella sua risposta, le precisazioni già formulate nelle circolari 43/2009 e 45/2010.
Con la circolare 43/2009, l’Amministrazione aveva precisato che gli investimenti all’estero devono essere dichiarati in ogni caso, anche se non producono reddito imponibile, o meglio anche “nell’ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta o potenziale”.
Questo chiarimento conferma, intanto, all’istante che deve compilare il modulo RW per la nuda proprietà di Mentone, perché potrebbe produrgli reddito imponibile.
 
Partendo da tale presupposto, la soluzione degli altri dubbi relativi al caso specifico, caratterizzato da un bene su cui convergono più diritti reali: la nuda proprietà dei due figli e l’usufrutto dei genitori.
Con la circolare 45/2010, l’Agenzia delle Entrate aveva specificato che le attività o le proprietà di natura estera devono essere dichiarate a prescindere dalle modalità di acquisizione, anche, quindi, se provenienti da eredità o donazione.
Lo stesso documento sottolinea, inoltre (proprio come nell’ipotesi descritta nell’interpello), che, nel caso di nuda proprietà, l’obbligo ricade sia sul titolare della nuda proprietà sia sull’usufruttuario, perché entrambi potrebbero trarre dall’immobile reddito da fonte estera tassabile in Italia, vendendo il diritto o affittando l’immobile, nel rispetto, naturalmente, delle condizioni e dei limiti previsti dal documento che sancisce il tipo di diritto (il nudo proprietario potrà, cioè, locare l’immobile solo all’estinzione del diritto d’usufrutto; in sostanza, una volta diventato pieno proprietario).
Inoltre, se le attività finanziarie o patrimoniali sono cointestate o in comunione, il contribuente deve dichiarare nel modulo RW soltanto il valore relativo alla quota di cui può disporre. Per meglio chiarire la questione, la circolare spiega che la regola cambierebbe, ad esempio, in caso di conti bancari cointestati, con piena disponibilità del deposito da parte di tutti i titolari.
In sintesi, quindi, la cifra che ciascuno dei due fratelli deve indicare nel modulo RW è pari al 50% del valore attribuito alla nuda proprietà dell’appartamento nell’atto costitutivo del diritto; allo stesso modo, ai genitori spetterà dichiarare la quota parte di competenza dell’usufrutto come riportata nell’atto di acquisto.
 
Rispondendo all’ultimo quesito, infine, l’Agenzia precisa che l’importo non deve essere aggiornato annualmente: il valore di riferimento è quello “storico” di acquisto del diritto reale, con l’aggiunta degli eventuali oneri accessori, come le spese notarili o di intermediazione, e con l’esclusione degli interessi passivi.
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