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Normativa e prassi

Per utili, dividendi e plusvalenze
nuove percentuali di esenzione

Un decreto Mef, sulla base di quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2016, ne ridetermina il tasso di partecipazione alla formazione del reddito complessivo

Il comma 64 dell’articolo 1 della legge 208/2015 (Stabilità 2016), a seguito dei tagli disposti dai precedenti commi 61 e 62 (rispettivamente, riduzione dal 27,5% al 24% dell’aliquota Ires e calo dall’1,365% all’1,20% della ritenuta d’imposta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Ue e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, in relazione a partecipazioni, strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato), aveva affidato a un decreto del ministro dell’Economia e delle finanze la proporzionale riduzione delle percentuali di esenzione degli utili da partecipazione distribuiti ai soci (articolo 47, comma 1, Tuir), delle plusvalenze (articolo 58, comma 2, Tuir), dei dividendi (articolo 59 del Tuir) e delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (articolo 68, comma 3, Tuir), nonché della quota non imponibile degli utili percepiti dagli enti non commerciali (articolo 4, comma 1, lettera q, Dlgs 344/2003).
 
Il provvedimento in questione – decreto Mef 26 maggio 2007 – è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale di oggi. In particolare viene stabilito che:
  • gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’Ires, nonché i proventi equiparati relativi a titoli e strumenti finanziari e le remunerazioni relative ai contratti di cui agli articolo 44, comma 2, lettera a), e all’articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14% del loro ammontare
  •  gli utili percepiti dagli enti non commerciali, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono al reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare
  • gli utili percepiti dagli enti non commerciali, formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, non concorrono al reddito imponibile nella misura del 22,26% del loro ammontare
  • a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente a oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e, poi, fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016
  •  l’ammontare delle riserve formate con utili prodotti nel corso del periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e i decrementi di tale ammontare complessivo conseguenti alle delibere di distribuzione devono essere indicati nel “Prospetto del capitale e delle riserve” del quadro RS del modello Redditi Sc. Nella certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati va data separata indicazione degli utili e proventi maturati nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e di quelli maturati dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  • le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 non concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 41,86% del loro ammontare (la stessa percentuale si applica per determinare la quota delle corrispondenti minusvalenze non deducibile dal reddito imponibile)
  • le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14% del loro ammontare (resta ferma la misura del 49,72% per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere prima del 1° gennaio 2018, ma i cui corrispettivi sono in tutto o in parte percepiti a decorrere da quella data)
  • la rideterminazione della quota esente delle plusvalenze non si applica nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato). 
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