Il provvedimento in questione – decreto Mef 26 maggio 2007 – è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale di oggi. In particolare viene stabilito che:
- gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’Ires, nonché i proventi equiparati relativi a titoli e strumenti finanziari e le remunerazioni relative ai contratti di cui agli articolo 44, comma 2, lettera a), e all’articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14% del loro ammontare
- gli utili percepiti dagli enti non commerciali, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono al reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare
- gli utili percepiti dagli enti non commerciali, formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, non concorrono al reddito imponibile nella misura del 22,26% del loro ammontare
- a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente a oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e, poi, fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016
- l’ammontare delle riserve formate con utili prodotti nel corso del periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e i decrementi di tale ammontare complessivo conseguenti alle delibere di distribuzione devono essere indicati nel “Prospetto del capitale e delle riserve” del quadro RS del modello Redditi Sc. Nella certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati va data separata indicazione degli utili e proventi maturati nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e di quelli maturati dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
- le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 non concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 41,86% del loro ammontare (la stessa percentuale si applica per determinare la quota delle corrispondenti minusvalenze non deducibile dal reddito imponibile)
- le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14% del loro ammontare (resta ferma la misura del 49,72% per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere prima del 1° gennaio 2018, ma i cui corrispettivi sono in tutto o in parte percepiti a decorrere da quella data)
- la rideterminazione della quota esente delle plusvalenze non si applica nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato).