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Normativa e prassi

Utili provenienti da tax haven
distribuiti da società “figlia” Ue

Per disapplicare il regime di imposizione integrale dei dividendi, l’esame non può essere limitato all’applicazione di criteri generali predeterminati, ma va effettuato caso per caso

Il regime di imposizione integrale dei dividendi (articolo 89, comma 3, Tuir) trova applicazione anche nei confronti degli utili distribuiti da una società conduit “figlia”, ai sensi della “direttiva madre-figlia” n. 90/435/Ce, ma “provenienti” da società partecipate residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, quando la fattispecie considerata ricade nell’ambito applicativo dell’articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4 della citata direttiva.
Ai fini della disapplicazione dell’articolo 89, comma 3, Tuir, l’esame condotto dall’amministrazione fiscale non può essere limitato all’applicazione di criteri generali predeterminati, ma dovrà essere effettuato caso per caso.
L’analisi specifica si basa, piuttosto che su semplici quantificazioni del carico fiscale subìto dagli utili percepiti dalla “madre” italiana, sulla circostanza che la partecipazione nel soggetto localizzato nel tax haven non sia detenuta tramite la società figlia allo scopo di evitare artificiosamente che i redditi siano tassati in maniera congrua.
La circostanza che la società intermedia Ue abbia ottenuto la disapplicazione della disciplina Cfc (articolo 167, comma 8-bis, Tuir), non essendo considerata una “costruzione di puro artificio”, non esclude che la medesima possa considerarsi un mero veicolo interposto per evitare l’imposizione integrale dei dividendi in capo alla controllante italiana.
(Principio di diritto 20/2018)
 
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