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Normativa e prassi

Vending machine di parking ticket
e simili: escluso l’invio on line

Sono apparecchi privi delle componenti hardware “obbligatorie”, in quanto non eroganti beni e servizi, ma solo l’attestazione/quantificazione della fornitura degli stessi

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Cos’è un distributore automatico? Quali prestazioni rese con tale strumento ricadono negli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei relativi corrispettivi previste dal Dlgs 127/ 2015? Sono queste le due fondamentali domande cui ha dato risposta l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016.
 
Il caso
L’articolo 4 del Dl 193/2016 ha recato, tra le altre, alcune modifiche in seno all’articolo 2, comma 2, del Dlgs 127/2015:
- prevedendo che oggetto della memorizzazione elettronica e successivo invio telematico, imposti da tale disposizione, siano i corrispettivi derivanti dalle “cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici
- rinviando al 1° aprile 2017 l’entrata in vigore della norma (inizialmente fissata al 1° gennaio 2017).
Da ciò, due ordini di dubbi:
  1. quali siano gli apparecchi ricadenti nel vincolo legislativo
  2. se alcune tipologie di cessioni (quali, i biglietti di trasporto o per la sosta veicolare) siano escluse dagli obblighi richiamati. 
I distributori automatici o vending machine
In merito al primo dei dubbi evidenziati, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, in linea generale, “distributore automatico” è qualsiasi apparecchio costituito da almeno tre componenti hardware specifici, tra cui è garantito un collegamento automatico.
I componenti in questione vanno individuati in:
  • uno o più sistemi di pagamento
  • un sistema elettronico – dotato di un processore e una memoria – capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli
  • un erogatore di beni e/o servizi. 
In questo senso, è bene ricordare che, con provvedimento direttoriale del 30 giugno 2016, l’Amministrazione finanziaria ha già disciplinato una prima soluzione transitoria valida per i distributori automatici (vending machine) che presentano le richiamate componenti hardware – ossia, come indicato nel provvedimento stesso, dotati di una o più “periferiche di pagamento”; un “sistema master” (vale a dire un sistema elettronico munito di Cpu e memoria, in grado di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento e memorizzarli) e un erogatore di prodotti o servizi – cui si aggiunge una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati a un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle Entrate.

Per chi si avvale di questi strumenti già individuati, memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi scatteranno dal 1° aprile 2017.
Per gli utilizzatori, a tale data, di distributori non dotati delle caratteristiche elencate (e dunque, nello specifico, privi della “porta di comunicazione”), gli obblighi in esame decorreranno dal momento stabilito con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia, che ne definirà anche le peculiari regole tecniche.

Distributori e cessioni/prestazioni escluse dall’obbligo normativo
La definizione di distributore automatico appena vista e il complessivo quadro normativo – caratterizzato dal puntuale intervento del legislatore che, nel riferirsi alle prestazioni di servizi, ha chiarito che la “cessione di beni”, inizialmente prevista in via esclusiva dall’articolo 2, comma 2, del Dlgs 127/2015, sia sempre stata da intendere in senso economico e, dunque, comprensiva anche delle prestazioni di servizi (vere e proprie o da considerarsi tali, come accade per la somministrazione di bevande e alimenti ex articolo 3, comma 2, n. 4, del Dpr 633/1972) – portano l’Agenzia delle Entrate a trarre le dovute conclusioni.
 
In particolare, che non sono distributori automatici – e sono quindi esclusi dagli obblighi in argomento – tutti quegli apparecchi privi delle componenti hardware indicate precedentemente, in quanto, puramente meccanici (è il caso dei tradizionali distributori di palline contenenti piccoli giochi per bambini ubicati in bar ed esercizi commerciali), ovvero non eroganti, direttamente o indirettamente, beni e servizi, ma solo l’attestazione/quantificazione di beni o servizi resi in un altro modo o momento (si pensi ai pedaggi autostradali).

In questo senso, specifica l’Amministrazione, non possono rientrare nell’obbligo normativo neppure i distributori dei biglietti di trasporto (treno, aereo, pullman, bus, metro, eccetera) e di sosta – sia questa regolamentata (i parcheggi nelle “strisce blu”) o meno – che fungono da mero strumento di pagamento di un servizio reso in altro modo ed erogano un documento che è a tutti gli effetti una certificazione fiscale di tale servizio (cfr articoli 12, comma 1, legge 413/1991 e 1, comma 1, Dm 30 giugno 1992).
Vi sarebbe, infatti, una inutile duplicazione della stessa attività, considerato che memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, in base allo stesso articolo 2 del Dlgs 127/2015 (cfr il comma 5) sostituiscono le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi disciplinate dalla legge 413/1991 e dal Dpr 696/1996.

Ovviamente, l’esclusione dagli obblighi di memorizzazione e comunicazione telematica delle biglietterie automatiche, per il trasporto e per la sosta, spetterà anche a quelle che erogano titoli riconducibili nell’alveo dei precedenti, tra cui, tipici di questa stagione, gli skipass, i quali sono a tutti gli effetti biglietti di trasporto (cfr articolo 2, comma 1, Dm 30 giugno 1992).
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