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Normativa e prassi

Vendita anticipata terreni agevolati:
all’agricoltore ancora uno sconto

Se l’acquirente non chiede di fruire dei benefici fiscali per la piccola proprietà contadina o decade dagli stessi, il trasferimento di fondi e relative pertinenze è soggetto a un Registro più leggero

campi coltivati

L’imprenditore agricolo che, prima del decorso di cinque anni dall’acquisto agevolato di terreni da coltivare, è costretto a rivenderli, decade dai benefici previsti per la valorizzazione per la piccola proprietà contadina, ma compensa lo sconto fiscale ricevuto versando il Registro nella misura del 9 e non del 15 per cento. La decadenza dalle agevolazioni per alienazione anticipata, infatti, non cambia la qualifica di imprenditore agricolo professionale del contribuente. Qualifica che consente, appunto, l’applicazione dell'aliquota del 9% per il recupero dell'imposta di registro pagata nella misura dell’1% sull'originario atto d’acquisto.
 
È quanto affermato e argomentato dall’Agenzia delle entrate nella risposta n 551 del 18 novembre, nella quale, per risolvere la questione, combina le norme di riferimento, vale a dire l’articolo 2, comma 4-bis, del Dl n. 194/2009, il quale stabilisce che “Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. (..) I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli odi condurli direttamente (..)”, e l’articolo 1, comma 3, della Tariffa, parte prima, allegata Tur (secondo cui “se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l'imposta di registro è applicabile nella misura del 15 per cento”).
In particolare, però, si riaggancia alla conclusione raggiunta nella risposta alla richiesta di consulenza giuridica n. 7/2020 dove, rileggendo tale ultima disposizione al contrario, ha sostenuto che il trasferimento di terreni agricoli e delle relative pertinenze effettuato a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, in assenza della richiesta di fruire delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, è soggetto all'imposta di registro nella misura del 9% prevista per gli “atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere” (articolo 1, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 – il Tur).
 
L'aliquota del 9%, continua l’Agenzia, si applica sia nell'ipotesi di rinuncia alle agevolazioni, esercitata espressamente nell'atto di trasferimento, sia in quella di decadenza dai benefici per la cessione dei terreni prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto. A ben vedere, infatti, tale decadenza non determina un cambio di qualifica del venditore, che resta comunque imprenditore agricolo professionale. L’aliquota del 15% (articolo 1, comma 3, della Tariffa, parte prima, allegata al Tur) è prevista, infatti, solo per i trasferimenti di terreni agricoli in favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali.

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