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Normativa e prassi

Per la vendita dei titoli di sosta
nessuna novità con l’e-fattura

L’Agenzia delle entrate conferma le modalità di certificazione dei corrispettivi previste per le cessioni, a seconda dei casi, fuori campo Iva o rientranti nel regime monofase

immagine di un parcheggio

Le cessioni di titoli di sosta di gestori istituzionali e privati sono, rispettivamente, operazioni fuori campo Iva e assoggettate al regime monofase, da certificare mediante ricevuta. Nel secondo caso, se l’utilizzatore finale, soggetto passivo Iva, richiede la fattura, deve essere emessa e-fattura in nome e per conto del gestore privato del parcheggio.

Sono queste, in sintesi, le indicazioni che emergono dalla risposta n. 135/2019.

Quesito
La questione sottoposta all’attenzione dell’Amministrazione riguarda il corretto trattamento Iva da riservare all’attività di acquisto di titoli di sosta dai gestori di autoparcheggio e di successiva vendita a utenti finali. L’istante, in particolare, chiede di sapere se le recenti novità normative in materia di fatturazione elettronica incidano o meno sulla modalità di certificazione dei corrispettivi derivanti da tale attività.

Risposta
L’Agenzia, in primo luogo, sottolinea che dall’entrata in vigore (dal 1° gennaio 2019) dell’obbligo generalizzato di documentare mediante fattura elettronica le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti e stabiliti in Italia non deriva una tipologia nuova di fattura, diversa da quella “ordinaria”. Ne consegue che, in linea generale, continuano a trovare applicazione, da un lato, le disposizioni normative (incluse le deroghe espressamente previste) e, dall’altro, i chiarimenti di prassi relativi alle modalità di certificazione dei corrispettivi ante 1° gennaio 2019.

Ciò posto, sulla base della disciplina attualmente vigente, l’Amministrazione, in riferimento al caso concreto oggetto dell’interpello, chiarisce che:

  • le cessioni di titoli di sosta di gestori istituzionali sono operazioni fuori campo Iva (articolo 4, quarto comma, Dpr 633/1972; risoluzione n. 210/2001; risoluzione n. 174/2002) e vanno certificate mediante ricevuta emessa dalla società istante in nome proprio
  • le cessioni di titoli di sosta di gestori privati rientrano nel regime Iva “monofase” (articolo 74, Dpr 633/1972) e vanno certificate mediante ricevuta emessa in nome proprio dall’istante senza indicazione separata dell’imposta (articolo 1, comma 2, Dm 30 luglio 2009) e con la specificazione che trattasi di operazione “non soggetta ex articolo 74”

se l’utilizzatore finale, soggetto passivo Iva, richiede la fattura, la società istante, entro novanta giorni dalla richiesta, dovrà emettere fattura elettronica in nome e per conto del gestore privato del parcheggio; quest’ultimo deve essere indicato nel campo “Soggetto emittente”; nell’e-fattura va esposto l’importo dell’Iva e nel campo “Altri dati gestionali” va indicato che si tratta di un’operazione rientrante nel regime monofase.

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