I corrispettivi derivanti dalla vendita al dettaglio dei beni mobili delle procedure esecutive e concorsuali, realizzati dall’Istituto vendite giudiziarie, anche se ceduti tramite aggiudicazione in blocco, vanno memorizzati elettronicamente. Tra le attività esonerate dall’emissione dello scontrino elettronico, quella in argomento non è contemplata. Lo afferma l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 489/E del 15 novembre 2019.
A sollecitare l’intervento dei tecnici del Fisco un Istituto vendite giudiziarie convinto di non essere tenuto all’obbligo in conseguenza delle difficoltà gestionali di una vendita all’incanto e di rientrare, pertanto, tra le categorie esentate dallo stesso, cioè quelle elencate dal Dm del 10 maggio 2019.
Per l’Agenzia, chiaramente, non è così. In particolare, all’attività in questione si applicano le disposizioni generali fissate dall’articolo 22 del Dpr n. 633/1972, secondo le quali “l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: 1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; ...” e, quindi, in caso di richiesta del cliente:
- fino al prossimo 31 dicembre, l’Istituto è tenuto a emettere scontrino o ricevuta fiscale in modalità tradizionale (articolo 12, comma 1, legge n. 413/1991 e Dpr n. 696/1996
- dal 1° gennaio 2020, invece, dovrà effettuare memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 2, comma 1, Dlgs n. 127/2015).