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Normativa e prassi

Vendite online su piattaforme digitali,
chi, come, quando comunicare i dati

L’Agenzia chiarisce i dubbi relativi alle modalità operative dell’adempimento previsto dal decreto “Crescita” e fa il punto sugli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione della norma

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Con la circolare n. 13/E del 1° giugno 2020, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito all’articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 34/2019, che ha introdotto l’obbligo delle piattaforme digitali di comunicare i dati relativi alle vendite a distanza.

La norma
Il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Ue è tenuto a trasmettere, entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo modalità stabilite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019 (vedi articolo “Vendita tramite piattaforme digitali: le regole per la trasmissione dei dati”), per ciascun fornitore, i seguenti dati:

  1. la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica
  2. il numero totale delle unità vendute in Italia
  3. a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita. Inoltre, il comma 3 dell’articolo in commento prevede che il soggetto passivo di cui al comma 1 è considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma 1, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore.

I chiarimenti del documento di prassi: ambito applicativo
Con riguardo all’ambito applicativo soggettivo, la norma fa riferimento all’ampio genus degli operatori passivi, distinguendo tra soggetti passivi stabiliti e non stabiliti. Quest’ultimi sono comprensivi sia dei gestori delle piattaforme che non effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, che dei gestori che realizzano le predette operazioni.
È stato, dunque, chiarito che solo con riguardo ai soggetti non stabiliti, che svolgono operazioni territorialmente rilevanti privi di stabile organizzazione, l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 13 comma 1, del decreto “Crescita” necessiti dell’identificazione diretta, ai sensi dell’articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972, ovvero della nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, dello stesso decreto Iva. Di contro, per i soggetti passivi non stabiliti che non effettuano operazioni territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, è sufficiente la richiesta all’Agenzia delle entrate di un codice fiscale.

Quanto all’ambito applicativo oggettivo, i termini e le modalità di comunicazioni riguardano due tipologie di dati:

  1. i dati previsti dall’articolo 13, comma 1, del richiamato Dl n. 34/2019, (qualsiasi bene oggetto di vendita a distanza)
  2. i dati indicati dall’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del Dl n. 135/2018 (soltanto i beni indicati quali telefoni cellulari, console da gioco, tablet pc e laptop).

Trasmissione dei dati
I soggetti passivi trasmettono all’Agenzia delle entrate, per ciascun trimestre dell’anno solare, le seguenti informazioni relative a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento:
a) la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica
b) il numero totale delle unità vendute in Italia
c) a scelta del soggetto passivo, per le unità cedute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro. Gli operatori trasmettono i dati esistenti sulle piattaforme. Al fine di tutelare le esigenze di semplicità, si è ritenuto che il dato da comunicare per ciascuna vendita sia il prezzo della transazione così come visualizzato dell’utente al momento dell’acquisto tramite la piattaforma, comprensivo di eventuali servizi accessori (quali, ad esempio, la spedizione o il trasporto), anche se questi ultimi sono effettuati da terze parti: in altri termini, va comunicato il totale della transazione conclusa tramite la piattaforma, al lordo dell’Iva. Le vendite “complesse”, quali le vendite di pacchetti di più beni a fronte di un prezzo unitario, sono considerate transazioni uniche.

Termini di trasmissione
La trasmissione dei dati indicati nell’articolo 13, dal comma 1, Dl n. 34/2019 (qualsiasi bene oggetto di vendita a distanza) è effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, a partire dal trimestre di entrata in vigore di detta norma. Tuttavia, considerate le obiettive condizioni di incertezza sussistenti in merito all’applicazione della disciplina in commento, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), non è applicabile fino all’emanazione della circolare in esame la disposizione prevista dall’articolo 13, comma 3, dello stesso Dl (responsabilità del soggetto passivo), nel caso in cui problemi tecnici e operativi inerenti alla trasmissione o alla leggibilità dei dati abbiano reso necessario sostituire/integrare più volte, sino a un massimo di tre invii, le comunicazioni originarie al fine di includere correttamente i dati suddetti.

Responsabilità nella trasmissione dei dati
Il mancato invio delle informazioni o la loro incompletezza determina che il soggetto passivo è considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza del fornitore, salvo che dimostri che l’imposta è stata assolta dal fornitore. Nel caso, invece, di trasmissione di dati incompleti, il soggetto passivo non è considerato debitore d’imposta se dimostra di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.
I dati dei punti 1 e 2 sopra menzionati soggetti all’obbligo di trasmissione sono solo quelli effettivamente presenti sulla piattaforma e comunicati digitalmente dal fornitore in relazione alle vendite a distanza facilitate dalla piattaforma. La circostanza si desume dal comma 3 dell’articolo 13 del decreto “Crescita”, in cui è stabilito che il soggetto passivo di cui al comma 1 è considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non abbia trasmesso o abbia trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma 1, presenti sulla piattaforma”. Ciò implica l’esistenza di un adeguato sistema interno di due diligence finalizzato al controllo della qualità dei dati e alla prevenzione del rischio.

Rettifica della trasmissione
In caso di omissioni o errori nella trasmissione dei dati, i soggetti passivi possono trasmettere una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata. La nuova comunicazione è effettuata entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata inviata la prima comunicazione e deve contenere l’indicazione del trimestre di riferimento. Nel caso di resi di cui la piattaforma sia a conoscenza, gli stessi dovranno essere oggetto di comunicazione sostitutiva. I termini per la presentazione di quest’ultima decorrono dal momento in cui la piattaforma è a conoscenza del reso

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