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Normativa e prassi

Venditore occasionale di tartufi:
il codice per versare la ritenuta

Dovrà essere indicato, nella delega di pagamento F24, quello già in uso per il prelievo sui redditi di lavoro autonomo e sui compensi per l’esercizio di arti e professioni

Nuovo regime fiscale, dal prossimo 1° gennaio, per i raccoglitori occasionali di tartufi, non identificati ai fini Iva: sull'ammontare dei compensi loro corrisposti per le cessioni di tali beni (ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito), i sostituti dovranno operare una ritenuta a titolo d'imposta, applicando l'aliquota fissata dal Tuir per il primo scaglione di reddito (attualmente, il 23%).
Questa – stabilisce la risoluzione 123/E del 28 dicembre 2016 – andrà versata con il codice tributo “1040”, da esporre, nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”.
Inoltre, nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” del modello, dovranno essere inseriti, rispettivamente, il mese e l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nei formati “00MM” (il primo) e “AAAA” (il secondo).
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