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Normativa e prassi

Video-udienze tributarie:
le regole approdano in Gu

L’ulteriore impulso allo svolgimento del contenzioso tributario da remoto arriva con il decreto “Ristori” che lo ha previsto anche, ma non solo, in funzione anti-contagio

videoconferenza

Completato, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, serie generale n. 285/2020, del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze firmato l’11 novembre dal direttore generale delle Finanze, Fabrizia Lapecorella, l’iter stabilito per procedere alla trattazione delle istanze nelle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto che avverranno tramite la piattaforma Skype for Business.
 
Il decreto, che individua le regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all’udienza a distanza per le parti processuali, per il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il proprio parere favorevole, completa il quadro normativo previsto per l’attivazione delle video-udienze in ambito tributario ed è entrato in vigore ieri attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
L’udienza a distanza vede la sua genesi nell’articolo 16, comma 4 del Dl n. 119/2018, modificato e rinnovato dall’articolo 135 del Dl “Rilancio” che ha apportato cambiamenti alle procedure da seguire per lo svolgimento delle udienze a distanza: le parti processuali possono richiedere, anche con successiva istanza, di partecipare all’udienza con collegamento da remoto.
In seguito all’insorgere dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 il legislatore ha pensato di ridurre al minimo la presenza fisica delle parti in sede dibattimentale inserendo nel decreto “Ristori” l’articolo 27 che stabilisce le modalità da seguire, durante il periodo di emergenza nazionale, per la fissazione e la trattazione delle udienze (vedi articolo “Dl “Ristori”, le misure – 5 il processo tributario anti-contagio”).
 
Con il decreto in esame, che fa seguito al decreto Mef del 6 novembre con il quale sono state fornite le specifiche tecniche in materia di processo tributario telematico da attuare da parte dei giudici e dei segretari di sezione, si stabilisce che le udienze a distanza si svolgono mediante collegamenti da remoto utilizzando il programma informatico Skype for Business. Per effettuare i collegamenti verranno utilizzati dispositivi che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all’interno del sistema informativo della fiscalità (Sif) del ministero dell’Economia e delle Finanze, nei limiti delle risorse e apparati assegnati ai singoli uffici. I dispositivi utilizzati per i collegamenti da remoto rispettano le caratteristiche tecniche e di sicurezza indicate nelle linee guida tecnico-operative per le parti e i loro difensori le cui specifiche tecniche sono pubblicate nell’area dedicata del portale del Mef.
 
Nello specifico, si prevede che la partecipazione all’udienza avviene a distanza utilizzando un collegamento audiovisivo che permette la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di sentire quanto viene detto a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.
Le parti interessate conosceranno, tramite Pec, la decisione del presidente di svolgere l’udienza a distanza; prima dell’udienza l’ufficio della segreteria della Commissione tributaria invierà una seconda Pec con il link per la partecipazione alla seduta a distanza. Il link è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, ad eccezione dell’eventuale difensore delegato.
 
Nel caso in cui il collegamento non dovesse funzionare, o non fosse possibile ripristinarlo in caso di interruzione, il presidente sospende l’udienza e la rinvia dandone comunicazione alle parti.
Il verbale di udienza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal presidente o dal giudice monocratico e dal segretario di sezione.
Qualora non fosse possibile la sottoscrizione digitale il segretario effettua una copia informatica del verbale sottoscritto con firma autografa e lo inserisce nel fascicolo informatico d’ufficio, apponendovi la propria firma digitale.

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