Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Vies, la mancata iscrizione
chiude la porta al reverse charge

Il soggetto passivo Iva non può realizzare, nei trenta giorni successivi alla richiesta di autorizzazione all’Agenzia delle Entrate, operazioni di tipo intracomunitario

mappamondo
Senza iscrizione al Vies, l’acquisto effettuato da una ditta italiana presso un’azienda con sede in un altro Stato Ue, non può essere considerato una transazione intracomunitaria esente dall’imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza l’operazione è rilevante, ai fini dell’Iva, nel Paese del fornitore e non risulta applicabile il regime del reverse charge.
Questa, in sintesi, la risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita con la risoluzione 42/E del 27 aprile, a una società italiana che ha comperato pannelli fotovoltaici da un’impresa tedesca, perfezionando l’operazione nel mese di aprile 2011, senza essere iscritta al Vies.
 
Senza Vies, accesso negato al reverse charge
È bene evidenziare subito che è determinante la data in cui prende effettivamente corpo l’acquisto.
Infatti, con il Dl 78/2010, la normativa che disciplina la materia ha subito sostanziali modifiche e i soggetti passivi Iva italiani che intendono effettuare cessioni o acquisti intracomunitari devono prima chiederne l’autorizzazione all’Agenzia delle Entrate. Se entro i trenta giorni successivi alla presentazione dell’istanza l’Amministrazione non si fa sentire o non invia il suo diniego, l’operatore, a partire dal trentunesimo giorno, si ritroverà inserito nel Vies e cioè nell’archivio informatico dei soggetti che possono svolgere operazioni intracomunitarie (provvedimento del 29 dicembre 2010).
 
A questo punto la risposta viene da sola: le due ditte, “affidandosi” al reverse charge, hanno commesso un errore perché la ricorrente, all’epoca dell’acquisto, non era stata ancora inserita tra i soggetti autorizzati alla speciale procedura, mancanza emersa soltanto dopo la conclusione della transazione in seguito all’interrogazione “tardiva” effettuata dal cedente tedesco all’archivio informatico.
E non conta che, secondo gli accordi, la fornitura dovesse avvenire entro la “41° settimana dell’anno 2010”, e cioè prima che la nuova disciplina entrasse in vigore (articolo 27 del Dl 78/2010 e i provvedimenti attuativi 188376 e 188381 del 29 dicembre 2010), né che l’impresa avesse chiesto l’autorizzazione alle transazioni intracomunitarie non appena ricevuta la merce.
 
Riguardo al primo punto, l’Agenzia spiega, infatti, che l’acquisto intracomunitario (articolo 39 del Dl 331/1993) s’intende realizzato all’atto della consegna del bene o alla data e per l’importo pagato o fatturato prima della fornitura e, nel caso in esame, le fatture erano datate aprile e maggio 2011, dunque, quando l’iscrizione al Vies era già condizione indispensabile.
 
Chiarendo il secondo dubbio, inoltre, la risoluzione precisa che, dopo l’invio della richiesta, l’istante deve aspettare 30 giorni prima di poter applicare il reverse charge.
In tale periodo, infatti, come stabilito dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 188381/2010, “sarà sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie, anche attraverso l’esclusione dall’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie, sino al trentesimo giorno successivo alla data di attribuzione all’interessato del numero di partita Iva”.
 
E quando manca il Vies
Le indicazioni su come va configurata un’operazione, in mancanza della regolare iscrizione al Vies (anche per esclusione o revoca), sono contenute nella circolare 39/2011.
In particolare, il documento di prassi spiega che l’operatore comunitario che acquista da un’azienda italiana extra Vies, non essendo in grado di verificare la soggettività Iva del cedente, non può considerare quella cessione di tipo intracomunitario, per cui l’operazione è sottoposta a Iva in Italia.
Il chiarimento è estendibile, come rileva la risoluzione, al caso in esame anche se la situazione è rovesciata ed è un contribuente italiano ad acquistare da una ditta tedesca.
In conclusione, non era applicabile il meccanismo dell’inversione contabile, di conseguenza, il contribuente italiano dovrà pagare le sanzioni previste per la detrazione Iva indebitamente operata e l’Agenzia segnalerà all’Amministrazione tedesca l’irregolarità commessa.
 
C’è anche, però, una buona notizia per la ricorrente: non dovrà scontare le sanzioni previste per aver realizzato operazioni intracomunitarie senza averne ricevuto l’ok. Entra in gioco, infatti, nella sua vicenda, il rispetto del principio della buona fede del contribuente in quanto, all’epoca dei fatti, non era ancora uscita la circolare esplicativa 39/E, pubblicata il 1° agosto 2011.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/vies-mancata-iscrizione-chiude-porta-al-reverse-charge