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Normativa e prassi

“Visco-Sud”, per i contratti di leasing bonus ok se c’è il riscatto

Precisati i requisiti necessari per usufruire del credito d’imposta per gli investimenti in aree svantaggiate

aiuti al sud
Una associazione ha chiesto chiarimenti sulle procedure da adottare per l’acquisizione di beni strumentali per i quali intende usufruire del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate previsto dalla Finanziaria 2007.
In particolare, la circolare delle Entrate 38/2008, che detta le regole applicative della "Visco-Sud" in conformità agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, indica che gli investimenti effettuati tramite leasing sono agevolabili solo se i contratti contengono “l’obbligo di acquisire l’attivo alla scadenza del contratto di locazione”. Questa norma, secondo l’associazione, sembra contraddire quella più generale che prevede la facoltà, e non l’obbligo, da parte dell’utilizzatore di riscattare i beni oggetto del contratto, al termine del periodo di locazione dietro versamento di un prezzo prestabilito.
Alla luce di quanto esposto, l’istante chiede di verificare se sia possibile esercitare il diritto di opzione di acquisto a partire dalla finita locazione, avvalendosi di uno scambio di corrispondenza in cui l’impresa utilizzatrice esprime “ora per allora” l’intenzione di riscattare, al termine del contratto di leasing, i beni assoggettati e la società di intermediazione finanziaria, o la banca concedente, prende atto della volontà dell’utilizzatore di esercitare il diritto di opzione allo scadere del contratto.
 
A queste argomentazioni dà risposta la risoluzione n. 4/E del 7 gennaio, con la quale l’Agenzia precisa che, ai fini della concessione del bonus fiscale per gli investimenti, le operazioni di locazione finanziaria si fondano su una “sostanziale” equiparazione tra l’acquisto o la realizzazione del bene in proprio e l’acquisizione dello stesso tramite un contratto di leasing; su questa interpretazione insistono anche i principi contabili internazionali (in particolare, lo IAS 17) che si basano sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma.
Per quanto riguarda i contratti di leasing relativi a beni agevolati, per una corretta applicazione del credito d’imposta,  deve essere inserita una clausola che prevede la possibilità di anticipare il diritto di opzione da parte dell’utilizzatore. E questo anche in attuazione di quanto contenuto nella normativa comunitaria e nella disciplina contrattuale interna. Così facendo, l’impresa utilizzatrice esercita al momento della stipula del contratto l’opzione di riscatto del bene che è alla base del contratto di leasing, i cui effetti decorrono dal momento della finita locazione a condizione che tutte le obbligazioni contrattuali siano state regolarmente adempiute.

In riferimento, poi, ai contratti stipulati precedentemente alla emanazione della circolare 38/2008 e privi della clausola di riscatto, l’esercizio anticipato dell’opzione può essere attuato tramite documentazione scritta con cui l’impresa utilizzatrice dichiara di esercitare l’opzione irrevocabile di riscatto del bene, con effetti a partire dal giorno in cui la locazione cessa. A tal fine, non è necessaria alcuna presa d’atto da parte della società di leasing, restando salva la necessità che, all’atto di fruizione del credito d’imposta, sia effettivamente dimostrato l’esercizio dell’opzione di riscatto.
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