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Normativa e prassi

La “vista mare” non intralcia
l’applicazione del bonus facciate

Non rientra tra le ipotesi di esclusione individuate dalla circolare n. 2/2020 riguardanti i lavori effettuati sulle pareti interne di un fabbricato o su superfici confinanti con spazi interni

immagine generica illustrativa

Sconto Irpef del 90% per il recupero dell’involucro esterno di un edificio residenziale situato in prossimità della costa e visibile soltanto dal mare e non da vie, strade o suoli pubblici. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 595 del 16 settembre 2021, sulla base del parere espresso dal ministero della Cultura.
Il fabbricato in questione rientra, secondo l'amministrazione comunale, all'interno della fascia B agevolabile, ma la nuova facciata potrà essere ammirata “solo a largo” e da questo nasce il dubbio del contribuente. L’istante chiede se potrà usufruire ugualmente del bonus del 90% e se lo specchio d’acqua antistante la proprietà o la scogliera demaniale da dove l’immobile è visibile rientrano tra gli spazi a uso pubblico.

L’Agenzia fornisce come di consueto le basi normative dell’agevolazione richiamata. In sintesi, il bonus facciate (articolo 1, commi da 219 e 223, della legge n. 160/2019) prevede una detrazione del 90% delle spese documentate sostenute nel 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti situati in zona A o B, delle città, secondo le indicazioni del decreto n. 1444/1968 del ministro dei Lavori pubblici. La misura è stata introdotta con lo scopo di rinnovare e restituire decoro alle città di particolare pregio storico, artistico e ambientale e favorire, in generale, il risanamento degli edifici situati nei centri urbani con determinate caratteristiche, oltreché incentivare i lavori di miglioramento dell’efficienza energetica dei fabbricati.

L’amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti sulla sua applicazione con la circolare n. 2/2020 (vedi articolo “Bonus facciate: è arrivata l’ora della circolare con i chiarimenti”).
L’agevolazione spetta per gli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, e quindi, per i miglioramenti riguardanti l'involucro esterno visibile dell'edificio, e, in particolare, sugli elementi che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale.
Niente detrazione, invece, per i lavori effettuate sulle pareti interne del fabbricato, a meno che non siano visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico, restano fuori anche la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

Per quanto riguarda il caso particolare descritto nell’interpello l’Agenzia delle entrate, in linea con il parere del ministero della Cultura, ritiene che l’istante, in presenza delle altre condizioni previste dalla norma, possa usufruire del bonus facciate per i lavori effettuati sull’edificio visibile solo dal mare e non da vie, strade o suoli pubblici. Nello specifico il Mic ha chiarito che l’ipotesi non rientrata tra le esclusioni previste dalla circolare n. 2/2020, riguardanti lavori su facciate interne di un fabbricato o su superfici confinanti con spazi interni.

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